Progetti di rigenerazione urbana: il Decreto in Gazzetta

di Redazione tecnica - 02/03/2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/02/2022, n. 49, il Decreto del 21 febbraio 2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni – Finanza Locale, recante “Approvazione del modello di istanza, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, per la richiesta di contributi, nel limite massimo di euro 5.000.000, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”.

Progetti di rigenerazione urbana: in Gazzetta il Decreto

Il Decreto, fa seguito a quanto previsto dai commi da 534 a 537 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), sugli investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel limite complessivo di 300 milioni di eurio per il 2022, assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il Decreto è così articolato:

  • Art. 1. Comuni richiedenti il contributo
  • Art. 2. Tipologie di investimento
  • Art. 3. Modello istanza
  • Art. 4. Modalità e termini di trasmissione
  • Art. 5. Ammissibilità delle istanze
  • Art. 6. Istruzioni e specifiche

Progetti di rigenerazione urbana: Comuni ammessi al contributo

Come previsto dall'art. 1 del decreto, ai sensi del comma 535 dell'art. 1 della legge n. 234/2021:

  • a) comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di euro 5.000.000;
  • b) comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, fermo restando il limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del DPCM del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021.

Tipologie di interventi ammessi ai fondi per la rigenerazione urbana

I comuni possono richiedere i contributi sia per la realizzazione di singole opere pubbliche che per insiemi coordinati di interventi pubblici volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale che prevedono:

  • manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, inclusa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle aree di pertinenza;
  • miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
  • mobilità sostenibile.

Come specificato all’art. 3 del decreto, in allegato al provvedimento è riportato il modello di istanza approvato e con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi. L’istanza è presentata da parte dei singoli comuni interessati oppure dal comune capofila, nel caso di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

L’istanza, come precisato nell’art. 4, va trasmessa munita di firma digitale del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico, esclusivamente con modalità telematica. Essa è considerata valida se trasmessa entro le ore 23.59 del 31 marzo 2022.

Modalità di ammissione ai contributi

Per potere essere ammesse al contributo, le istanze dovranno contenere:

  • la tipologia dell'opera, tra quelle specificate all’art. 2 del decreto;
  • il quadro economico dell'opera;
  • il cronoprogramma dei lavori;
  • le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP);
  • eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera.

Infine, l’art. 6 specifica che, qualora i Comuni avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, dovranno inviare una nuova istanza sempre entro le ore 23.59 del 31 marzo 2022, previo ritiro della precedente richiesta che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.



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Decreto