Project financing: nuova delibera ANAC sulla valutazione delle proposte

di Redazione tecnica - 05/05/2021

Le proposte di project financing a iniziativa privata presentate dagli operatori economici devono essere concluse da parte delle pubbliche amministrazioni mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato, sia nei casi di valutazione positiva che negativa.

Project financing: cosa prevede il Codice dei contratti

A ricordarlo è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera 21 aprile 2021, n. 329 ad oggetto "Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing, di cui all’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016".

Come prevede l'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), è concessa facoltà agli operatori economici di presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità. Una proposta che deve contenere:

  • un progetto di fattibilità;
  • una bozza di convenzione;
  • il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari;
  • la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

L'amministrazione valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta.

Project financing: la nuova delibera ANAC

Con la nuova delibera, l'ANAC ha informato le pubbliche amministrazioni circa l'obbligo, sia nel caso di valutazione positiva che negativa, di concludere i procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing, mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato (ai sensi della legge 241/1990).

L’atto dell’ANAC, deliberato dal Consiglio dell’Autorità il 21 aprile scorso, è stato adottato a seguito di una segnalazione sulla mancata trasparenza dell’azione amministrativa di una ASL sugli esiti delle proposte degli operatori economici per la realizzazione dei lavori di nuova costruzione di un ospedale.

Gli obblighi per le stazioni appaltanti

Come indicato dall'ANAC, i provvedimenti adottati a conclusione della valutazione di fattibilità delle proposte devono essere pubblicati dall'amministrazione nel proprio sito istituzionale come dati ulteriori ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013. Tale pubblicazione potrebbe avere ad oggetto, se non il provvedimento integrale, quanto meno gli estremi del provvedimento con l’indicazione, in via esemplificativa, della data, del numero di protocollo, dell’oggetto e dell’ufficio che lo ha formato, oltreché del destinatario ovvero della tipologia di destinatario. La suddetta pubblicazione va inserita nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Dati Ulteriori” a cui si potrebbe fare un collegamento ipertestuale dalla sotto-sezione “Provvedimenti” ex art. 23 d.lgs. 33/2013 e, auspicabilmente, altresì dalla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 37, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 citato.

Riguardo a tali provvedimenti, resta, in ogni caso, ferma la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5, co. 2, e 5-bis del d.lgs. 33/2013



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