Proposte migliorative e varianti: il TAR sulle differenze

di Redazione tecnica - 04/10/2024

Le proposte migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni, sulla base del progetto posto a base di gara ed essere oggetto di valutazione, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione.

Esse sono differenti dalle varianti, che invece si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante.

Ne deriva che non si può entrare nel merito della scelta valutativa della commissione di gara sulle proposte migliorative: rientrano infatti nella discrezionalità tecnica della commissione, sia la loro ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa rispetto al progetto a base di gara) sia il punteggio da attribuirle.

Proposte migliorative e varianti al progetto: le differenze

A tornare sulle differenze tra proposte migliorative e varianti al progetto è il TAR Campania con la sentenza del 25 settembre 2024, n. 1721con cui ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di un OE che aveva proposto una sola miglioria, valutata con 13 punti dalla Commissione di gara, a fronte delle numerose proposte presentate dal ricorrente, valutate meno di 11 punti.

Dall’analisi del disciplinare di gara, il TAR ha ritenuto che fosse fuori dubbio che l’attribuzione del punteggio riguardasse eventuali migliorie e che in materia di gare pubbliche, le proposte migliorative consistono in:

  • soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni, ovvero singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, senza che tali proposte possano tuttavia incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara;
  • integrazioni, precisazioni e migliorie che consentono al progetto di poter corrispondere meglio alle esigenze della stazione appaltante, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni chieste.

Le varianti si sostanziano invece in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante.

Proposte migliorative: la discrezionalità tecnica della SA

Ne deriva, nel caso in esame, che non si può entrare nel merito della scelta valutativa della commissione di gara: rientrano infatti nella discrezionalità tecnica della commissione, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, sia l’ammissibilità di quest’ultima, sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa rispetto al progetto a base di gara, sia il punteggio da attribuirle.

La valutazione delle offerte tecniche, come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, costituiscono, infatti, secondo la giurisprudenza, espressione di ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta,

Del resto, il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio della propria attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo.

Nel caso in esame, l’offerta migliorativa dell’aggiudicataria è stata considerata dalla stazione appaltante come “chiara, unica, certa e concreta”, mentre quella della ricorrente era in parte già prevista nel progetto, per cui è stata ritenuta falsa, in parte peggiorativa in quanto va a ridurre degli elementi fissati nel progetto a base gara ed in generale indefinita in quanto è priva delle quantità proposte dal concorrente. In definitiva il punteggio attribuito è coerente al reale valore delle offerte proposte dai due concorrenti.

Tesi che ha convinto il giudice, confermando la legittimità della scelta dalla SA nella valutazione delle proposte migliorative e nell’attribuzione dei punteggi, e, di conseguenza, confermando anche la legittimità dell’aggiudicazione.

 



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