Proroga tecnica immotivata: per ANAC è violazione del Codice Appalti
di Redazione tecnica - 19/07/2024
L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall’ art. 30 comma. 1 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Allo stesso modo il subentro, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016 è norma di stretta interpretazione, la cui applicazione è ammessa nei soli casi tassativi individuati dal legislatore, trattandosi di procedura dal carattere eccezionale, in deroga all’ordinario obbligo dell’Amministrazione di individuare il privato contraente attraverso il confronto concorrenziale.
Proroga tecnica o subentro: il no di ANAC
A spiegarlo è ANAC con la delibera del 24 maggio 2024, n. 256, con cui ha evidenziato numerose criticità a carico di un’azienda ospedaliera in relazione all’affidamento dei servizi di vigilanza e portierato in diverse strutture. Secondo la SA la gestione sarebbe stata resa difficoltosa dal fatto che essa sarebbe nata come aggregazione di tre aziende preesistenti, prendendo in carico numerose procedure e affidamenti già in essere.
Sulla questione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha sottolineato come sin da subito, in seguito a tale subentro, la SA non abbia mai portato a compimento alcuna procedura ad evidenza pubblica, “adattando” i contratti stipulati tra il 2010 ed il 2011 sino ad oggi, in totale distonia con la normativa volta alla promozione di una adeguata tutela della concorrenza e del mercato.
Sostanzialmente la SA ha gestito, per circa 10 anni, i servizi di vigilanza mediante proroghe contrattuali e provvedimenti ampliativi, sempre a favore dei medesimi operatori economici in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento di cui all'art. 30 co. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.
In merito alle estensioni contrattuali, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la giurisprudenza amministrativa hanno più volte sottolineato che in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica.
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