Proroga termini inizio e ultimazione lavori: chiarimenti dalla Regione Siciliana
di Nunzio Santoro - 12/07/2022
A distanza di qualche giorno ritorniamo a discutere della validità (proroga automatica) dei titoli edilizi.
Proroga automatica validità titoli edilizi: la circolare della Regione Siciliana
Nell’articolo precedentemente pubblicato riguardo l’applicabilità in Sicilia dell’art. 10-septies (Misure a sostegno dell’edilizia privata) del D.L. n. 21 del 21/03/2022 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 20 maggio 2022, n. 51, con il quale lo Stato Italiano, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, ha previsto la proroga di un anno, al comma 1 per “i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, ed al comma 2 per “il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020”., la Regione, con una nota a riscontro a seguito di una specifica richiesta, concludeva sulla non applicabilità in Sicilia di tale proroga, ritenendo necessario un recepito legislativo regionale.
Un successivo approfondimento degli stessi uffici regionali ha però portato all’emissione della Circolare n. 5/2022 prot. N. 11067 del 11/07/2022 del DRU, non ancora pubblicata nella GURS, che contrariamente a quanto concluso in precedenza ha ritenuto che “In ordine all'applicazione in ambito regionale delle sopra citate disposizioni, sono pervenute a questo Dipartimento da parte di Amministrazioni comunali richieste di chiarimenti, pertanto, si reputa necessario precisare che le stesse, in quanto "norme di grande riforma economico-sociale", trovano completa applicazione sul territorio della Regione siciliana, senza necessità, da parte del legislatore regionale, di alcun recepimento.”
Si ringraziano tutti coloro che già dall’inizio avevano ritenuto legittima questa posizione e grazie all'Assessorato del Territorio, al Dirigente e all’Assessore, che con la circolare di oggi hanno fatto chiarezza sull'applicazione diretta in Sicilia dell'art.10-septies del decreto legge n. 21/2022, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022.
Finalmente possiamo dire: SI APPLICA IN SICILIA.
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