Qualificazione operatori economici: chiarimenti dal MIT su raggruppamenti e consorzi

di Redazione tecnica - 05/09/2024

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha introdotto alcune modifiche significative nel sistema di qualificazione degli operatori economici che intendono partecipare a gare d'appalto per l'esecuzione di lavori, generando alcuni dubbi applicativi.

Qualificazione operatori economici: il MIT sui requisiti minimi

In particolare, l'articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del d.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

  •  la qualificazione in una determinata categoria abilita un operatore economico a partecipare a gare e a eseguire lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto;
  • nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
  • nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2.

Una previsione sulla quale un OE ha sollevato un dubbio, chiarito dal supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2024, n. 2266. Nel dettaglio l’operatore ha richiesto se la mancata esplicitazione dei requisiti minimi di qualificazione per le imprese partecipanti a raggruppamenti temporanei, indicati nell'articolo 30, comma 2, dello stesso Allegato II.12 rappresenti un refuso normativo o se sia possibile per le stazioni appaltanti stabilire autonomamente tali requisiti.

Il parere del MIT: l'importanza del principio europeo

Nessun refuso normativo, secondo il MIT, ma una scelta consapevole del legislatore, che nel d.Lgs. n. 36/2023 ha recepito il principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 28 aprile 2022 (C-642/20) secondo cui non è consentito imporre alla mandataria di un raggruppamento di operatori economici l'obbligo di possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri partecipanti, superando così la distinzione tra raggruppamenti orizzontali e verticali e abbandonando i requisiti minimi percentuali previsti dalla normativa precedente.

Questo orientamento ha portato all’eliminazione di requisiti minimi specifici per i singoli componenti dei raggruppamenti temporanei, previsti in passato dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, che imponeva una suddivisione precisa del possesso dei requisiti (40% per la mandataria e 10% per le mandanti). In tal modo, si apre la strada a una maggiore flessibilità nelle modalità di partecipazione alle gare, in linea con i principi di proporzionalità e non discriminazione sanciti a livello europeo.

La discrezionalità delle stazioni appaltanti

Inoltre, pur in assenza di requisiti minimi specifici stabiliti dalla normativa, resta ferma la facoltà per le stazioni appaltanti di definire nei documenti di gara i requisiti minimi di qualificazione per i raggruppamenti temporanei.

Questa possibilità è prevista dall’art. 68, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di stabilire tali requisiti a condizione che siano proporzionati, giustificati da motivazioni obiettive e adeguati alle caratteristiche specifiche dell’appalto.

Pertanto, le stazioni appaltanti possono richiedere che i componenti di un raggruppamento temporaneo dimostrino il possesso di requisiti minimi di capacità economica, finanziaria, tecnica o professionale, simili a quelli previsti dalla normativa precedente, purché la scelta sia adeguatamente motivata e non eccessivamente restrittiva. Questo approccio mira a garantire la correttezza e la qualità delle prestazioni eseguite, evitando un eccessivo frazionamento dei requisiti a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni dei requisiti e a condizione che la misura dei requisiti minimi definita dalla s.a. risulti limitata a quanto necessario per conseguire l’obiettivo voluto.



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