Qualificazione stazioni appaltanti: ANAC sospende ASMEL
di Redazione tecnica - 02/05/2024
Come ormai noto a tutti, l’1 luglio 2023 è entrato in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza previsto dagli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e dal suo allegato II.4.
Qualificazione stazioni appaltanti: ASMEL sospesa
L’art. 63, comma 1 del Codice dei contratti dispone l’istituzione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ne assicura la gestione e la pubblicità, di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.
Il successivo comma 11 del citato art. 63 dispone che “In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L’ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta”.
L’argomento (caldissimo) è l’oggetto chiave della delibera 23 aprile 2024, n. 195 mediante la quale, dopo una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, l’ANAC ha deliberato di irrogare ad ASMEL:
- la sanzione pecuniaria di € 93.000,00;
- la sanzione della sospensione della qualificazione (immediatamente esecutiva) in precedenza ottenuta in qualità di centrale di committenza fino al 30 giugno 2025.
Nella premessa normativa, ANAC rileva che l’iscrizione agli elenchi avviene su domanda delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza che devono accedere all’apposita sezione di AUSA e autocertificare le informazioni richieste, ivi compresa la propria classificazione in qualità di centrale di committenza ovvero di stazione appaltante.
Sulla base delle informazioni autodichiarate da parte dei soggetti interessati e dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o comunque acquisiti d’ufficio, il sistema informatico assegna in automatico il livello di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di primo inquadramento, senza alcun tipo di attività di verifica preventiva e senza alcun tipo di possibilità di intervento in questa prima fase.
L’effettivo potere di controllo sul sistema di qualificazione, sulla veridicità delle informazioni autodichiarate dai soggetti richiedenti e sulla verifica finale di congruità dei dati attribuiti dal sistema è invece esercitato da ANAC in un momento successivo all’iscrizione.
Sulla base dell’analisi dei dati comunicati dai RASA con l’invio delle domande di qualificazione, ANAC ha ritenuto opportuno avviare, subito dopo l’avvio della qualificazione, alcune verifiche sulle caratteristiche soggettive relative alle autodichiarazioni di circa 180 soggetti, tra i quali ASMEL.
Di questi, a seguito dei rilievi di ANAC, la maggioranza ha provveduto a modificare o cancellare la domanda presentata, per circa 30 domande sono in corso ulteriori verifiche che potrebbero comportare l’avvio del procedimento sanzionatorio finalizzato alla irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e l’eventuale sospensione della qualificazione ottenuta, mentre per i restanti casi sono state fornite dalle Amministrazioni valide controdeduzioni ritenute accoglibili da parte dell’Autorità.
La qualificazione di ASMEL
Nel procedimento istruttorio condotto da ANAC è emerso che con domanda presentata in data 29 giugno 2023, la Asmel Società Consortile a responsabilità limitata ha effettuato accesso ai sistemi dell’Autorità e ha ottenuto, sulla base dei dati dichiarati e di quelli presenti nei sistemi gestiti dall’Autorità (che ANAC ribadisce essere frutto di autodichiarazione dei richiedenti), la qualificazione in veste di centrale di committenza nel livello massimo in entrambi i settori (Lavori- Servizi e Forniture).
Sulla base dei controlli effettuati, ANAC ha trasmesso ad ASMEL una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, in relazione alle criticità riscontrate nell’esame preliminare della domanda di qualificazione presentata e finalizzata all’iscrizione all’elenco delle centrali di committenza qualificate.
La delibera di ANAC chiarisce:
- applicabilità ad ASMEL del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 63, comma 11, del Codice e 12 dell’All. II.4 al Codice;
- la mancata classificazione di ASMEL quale centrale di committenza alla luce delle controdeduzioni esposte dalla società stessa;
- l’assenza dei requisiti per essere classificata come società in house;
- le modalità relative all’acquisizione dei CIG da parte della società;
- alcune considerazioni sui Centri di Costo iscritti in AUSA;
- la presenza di artifizi nella auto dichiarazione effettuata in sede di presentazione della domanda per l’iscrizione nell’elenco delle centrali di committenza qualificate.
Alla luce dei richiamati chiarimenti, ANAC conferma:
- la sanzione pecuniaria di € 93.000,00;
- la sospensione con effetto immediato della qualificazione in precedenza ottenuta da ASMEL in qualità di centrale di committenza fino al 30 giugno 2025.
La reazione di ASMEL
Non si è fatta attendere la reazione di ASMEL secondo la quale “ANAC ha sospeso l’attività della più grande Centrale di Committenza dei Comuni italiani, la società ASMEL CONSORTILE, che opera con circa 2.000 Comuni tra associati e convenzionati”.
Relativamente alle false autodichiarazioni contestate da ANAC, il Presidente di ASMEL CONSORTILE, nonché Presidente emerito del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, Donato Carlea afferma: “In Italia, le false autodichiarazioni sono colpite da sanzioni penali, ANAC dovrebbe spiegare perché non ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica e perché la delibera non cita alcuna nostra falsa autodichiarazione. In compenso, sostiene di aver riscontrato solo oggi che nella Banca dati ANAC degli appalti pubblicati negli ultimi 5 anni sono presenti 4.563 accessi che ritiene “illegittimi” da parte di ASMEL CONSORTILE che le hanno permesso di bandire altrettante gare illegittime. A suo avviso, questi presunti accessi illegittimi rappresentano false autodichiarazioni. Insomma, ANAC dichiara di non aver saputo svolgere appieno il proprio ruolo di Autorità di Vigilanza. Anzi, sostiene di non essere finora riuscita a inibire questa presunta attività illegittima a causa di frammentarie e disorganiche riforme legislative e dei nostri diversi ricorsi. Come non fosse stata sempre coinvolta nei processi di riforma e non fosse legittima l’azione di tutela dei nostri diritti. In ogni caso, riconosce che le dichiarazioni su migliaia di accessi non sono avvenuti a sua insaputa. Messa in questi termini, la mancata vigilanza non sarebbe colposa ma dolosa”.
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