Qualificazione stazioni appaltanti: il MIT sugli acquisti sul MEPA

di Redazione tecnica - 29/04/2024

Nel caso di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, per esempio Convenzioni/Accordi quadro/SDA, la Stazione Appaltante non deve essere necessariamente qualificata.

Qualificazione SA: non è necessaria in caso di ordini sul MEPA

Lo ha confermato il Supporto giuridico del MIT con il parere del 17 aprile 2024, n. 2379 in risposta a una stazione appaltante, che ha richiamato la FAQ di ANAC secondo cui “La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.

Nello specifico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha specificato che in forza di quanto previsto dall’art. 62, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 le Stazioni appaltanti non qualificate possono acquisire autonomamente servizi e forniture sotto soglia e lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a un milione di euro ricorrendo agli strumenti di negoziazione offerti dal MEPA.

Il sistema di qualificazione

La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.

La qualificazione si applica a tutte le stazioni appaltanti, ovvero a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice.

Sono espressamente esclusi:

  • gli Enti aggiudicatori, ossia le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 del Codice stesso;
  • i soggetti privati tenuti solo in parte alla disciplina codicistica sugli appalti come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo;
  • i Commissari straordinari;
  • la Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri previsti nel codice, ma sono abilitate ad operare senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Per tutti gli altri soggetti non espressamente indicati sussiste l’obbligo di qualificazione, in assenza della quale, oltre le soglie segnalate, non è consentito il rilascio del CIG.

Le indicazioni sulla qualificazione con riserva

Infine, il Codice all’art. 63, comma 4 e all’art.2, comma 3 dell’All. II.4 ha previsto la qualificazione “con riserva”, per “le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni”, con una durata non oltre il 30 giugno 2024.

Entro la stessa data sarà necessario presentare istanza di qualificazione “a regime” inviando per via telematica la nuova domanda. A decorrere dal 1° luglio 2024 la qualificazione con riserva decadrà.



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