Qualificazione stazioni appaltanti: nuovo richiamo di ANAC
di Redazione tecnica - 22/01/2025
Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, tra le novità fondamentali del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti), ha il chiaro obiettivo di elevare il livello qualitativo delle SA, riservando solo a quelle qualificate lo svolgimento degli affidamenti più complessi.
Stazioni Appaltanti: illegittima la gara condotta senza adeguato livello di qualificazione
La qualificazione è legata all’importo degli affidamenti e, una volta superate le soglie previste, è necessario possedere il livello adeguato per lo svolgimento della procedura di gara. Diversamente, l’operato dell’Amministrazione è illegittimo e può portare alla riedizione complessiva della gara, come suggerito da ANAC con la delibera del 14 gennaio 2025, n. 6, con la quale ha riscontrato la non conformità dell’operato di una Stazione Appaltante rispetto a quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del Codice dei Contratti Pubblici,
Il caso riguarda una procedura di gara per l’affidamento di un appalto misto, a prevalenza lavori, che doveva essere svolta da un soggetto qualificato, in quanto l’importo era superiore alla soglia di riferimento ex art. 63, co. 2, d.lgs. 36/2023.
La SA ha quindi imbastito lo svolgimento della procedura di gara con il supporto di Asmel, all’epoca ancora iscritta nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate come centrale di committenza. In particolare, l’affidamento è stato avviato mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 50 e 76, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 36/2023, ed è stato aggiudicato all’unico partecipante alla gara, nonostante dalla determina a contrarre si desumesse un invito a 5 diversi operatori economici.
ANAC ha contestato che, sebbene si trattasse di gara su delega dell’amministrazione comunale non qualificata, l’intera procedura di affidamento risultava effettivamente condotta dal RUP di quest’ultima, anche considerato che il soggetto qualificato delegato non aveva neppure nominato un proprio RUP, il tutto in violazione degli artt. 62 e 63 del Codice dell’art. 1, comma 2, dell’Allegato II.4 al Codice. Non solo: i servizi richiesti forniti da Asmel “sono stati esclusivamente ausiliari senza alcuna gestione della procedura in nome e per conto del Comune”.
Qualificazione stazioni appaltanti: le previsioni del Codice
Proprio per questo, l’Autorità ha fatto riferimento al quadro normativo, osservando che gli artt. 62 e 63 d.lgs. 36/2023 prevedono che gli affidamenti superiori a determinate soglie, differenziate per lavori o servizi e forniture, siano svolte da stazioni appaltanti qualificate; qualora la stazione appaltante non sia qualificata, può rivolgersi:
- ad una centrale di committenza;
- oppure a un’altra stazione appaltante qualificata che svolga l’affidamento per conto della prima.
L’art. 63 e l’Allegato II.4 d.lgs. 36/2023 disciplinano poi i requisiti, il procedimento di qualificazione delle stazioni appaltanti e le relative deroghe, affidando all’ANAC la tenuta dei relativi elenchi.
Si tratta appunto di una delle novità fondamentali del nuovo codice dei contratti pubblici, che ha il chiaro obiettivo di elevare il livello qualitativo delle stazioni appaltanti, riservando solo a quelle qualificate lo svolgimento degli affidamenti più complessi.
In questa prospettiva, come evidenziato nella recente Delibera ANAC del 10 aprile 2024, n. 168, “la corretta attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, e con essa la verifica in ordine all’effettivo svolgimento delle procedure di gara da parte di soggetti adeguatamente qualificati, garantisce la realizzazione degli obiettivi prefissi dalla riforma del 2023. Ne discende una peculiare attenzione da parte dell’Autorità in sede di vigilanza”.
Il legislatore, dunque, con l’introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità delle stesse e della maggiore competenza degli enti qualificati. Con la qualificazione delle stazioni appaltanti, infatti, si è inteso prevedere un sistema idoneo ad attestare le capacità di gestione delle attività che caratterizzano il processo di affidamento dei contratti pubblici.
Stazione appaltante non qualificata: gara da rifare
In questo caso, l’affidamento riguardava un appalto misto, con prevalenza lavori, per un importo complessivo superiore a 500mila euro, per il quale occorreva dunque una qualificazione effettivamente non posseduta dal comune, non iscritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate; non vi è pertanto alcun dubbio che la gara in oggetto dovesse essere svolta da soggetto qualificato, non sussistendo, sul punto, alcuna deroga prevista per legge.
Risultano quindi pacificamente violati gli artt. 62 e 63 d.lgs. 36/2023, i quali impongono che gli affidamenti di lavori superiori a 500mila euro siano svolti da una stazione appaltante qualificata.
Conclude ANAC che la procedura è stata condotta interamente dall’ente locale non qualificato, che si è avvalsa di Asmel per lo svolgimento delle funzioni di committenza ausiliaria ai sensi dell’art. 62, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, fornendo un mero supporto tecnico/legale all’ente locale, nonché una mera attività di consulenza e assistenza nelle procedure di appalto e di messa a disposizione della piattaforma.
Tutti i provvedimenti essenziali e qualificanti il procedimento di affidamento sono stati adottati esclusivamente dall’ente comunale non qualificato, dalla decisione a contrarre e la conseguente lettera di invito, alla nomina dell’autorità monocratica di gara fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
In via conclusiva, la procedura di gara di importo superiore alle soglie di qualificazione è stata svolta da stazione appaltante non qualificata, in violazione degli artt. 62 e 63 d.lgs. 36/2023: criticità estremamente grave, che dovrebbe condurre all’annullamento in autotutela dell’intera procedura di affidamento, valutazione che, ribadisce ANAC, è comunque rimessa al prudente apprezzamento discrezionale dell’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990.
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