Subappalto, qualificazione e revisione prezzi: FINCO sul correttivo al Codice Appalti

di Redazione tecnica - 06/11/2024

Esprime soddisfazione la presidente di FINCO, Carla Tomasi, sul definitivo chiarimento previsto nel correttivo a Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo che ai fini della qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, le imprese possano utilizzare solo i lavori effettivamente svolti.

Esecuzione lavori e qualificazione imprese: FINCO sull'uso del subappalto

In generale, da una prima disamina dello Schema di Decreto Legislativo Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs 36/23), emergono prevalentemente luci, accanto però a ombre che FINCO auspica possano essere dissipate nel corso del successivo iter istituzionale.

In particolare, è certamente apprezzabile è il lavoro svolto dal Ministero in tema di subappalto, ad esempio con riguardo all’inserimento di una riserva del 20% di subappalto per le PMI e con l’esplicito riferimento dell’applicazione della “revisione prezzi” anche a subappaltatori e subcontraenti.

Ma, spiega la Federazione, di preminente rilevanza è il chiarimento inserito al comma 20 dell’art. 119 del Codice sul subappalto (a cui è connessa la revisione dell’art. 23 dell’Allegato II.12) in tema di attribuzione dei lavori eseguiti che sono ora riconosciuti ai soggetti che li abbiano effettivamente svolti, come ad esempio i subappaltatori.

Tale precisazione permette all’appaltatore di usufruire dei lavori realizzati da altri “solo” per incrementare la propria cifra di affari complessiva, ma non per acquisire qualificazioni per attività che non ha svolto e che, spesso, non è in grado di svolgere.

“Sembrerebbe una ovvietà non qualificarsi usando i lavori fatti da altri – commenta la Presidente Tomasi – anche sotto il profilo della qualità e della sicurezza delle opere - e quindi degli interessi collettivi - ma  è stato necessario un lungo percorso per evitare che si continuasse a perpetrare una stortura del meccanismo di qualificazione che dura già da troppo tempo e che il d.Lgs. n. 36/2023 aveva ulteriormente aggravato".

Secondo Tomasi la correzione consente di riallineare la previsione a quanto previsto nella Legge Delega (legge n. 78/2022, art. 1, comma 2, lettera s)) che parlava letteralmente di revisione del “sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico, delle attività effettivamente eseguite ”.  

Ed è appena il caso di aggiungere – prosegue - che questa modifica avrà effetti assai più sostanziali sulla sicurezza nei cantieri di qualunque adempimento procedurale come ad esempio la Patente a Crediti.”

Revisione dei prezzi e CCNL

Positivo anche l’inserimento di un meccanismo di revisione prezzi - alla cui stesura ha attivamente e costantemente partecipato anche FINCO - sia per i lavori che per i servizi e le forniture. Se il nuovo sistema può sembrare complesso, in realtà, secondo Tomasi, a regime dovrebbe essere applicato senza troppe complicazioni.

Sullo stesso tema ci sono dei però, con il “poco felice chiarimento in merito alla soglia del 5%, che diventa soglia di attivazione, ma anche alea in aggiunta al riconoscimento del solo 80% della variazione, che rischia di ridurre un meccanismo essenziale per l’equilibrio contrattuale. Si auspica, quindi, una rettifica della previsione”.

Altro aspetto su cui si spera in una modifica è il nuovo Allegato I-01, in relazione all’individuazione del Contratto Collettivo Nazionale o Territoriale di Lavoro applicabile: “Formalmente – dice Carla Tomasi – è prevista una equivalenza tra Contratti ed è fatto divieto di considerare causa di esclusione l’applicazione di un contratto diverso da quello indicato dalla SA: nella sostanza, però, le condizioni individuate sia per la maggiore rappresentatività che per l’equivalenza sono tali da vanificare la presunta apertura. Ciò che deve essere conservato e valorizzato è la peculiarità del CCNL specifico per l’attività da svolgere; tutto il resto appartiene ad una sfera diversa dalla qualità e dalla tutela del lavoro e delle professionalità”.

Infine, a destare preoccupazione è la norma transitoria inserita all’art. 225 per l’individuazione dei Restauratori idonei alla progettazione e direzione lavori su Beni Culturali tutelati: “Si tratta – conclude la Presidente FINCO – di un surrettizio ampliamento di una platea già ben nutrita di idonee figure professionali, di cui non si comprende la ratio e che andrebbe eliminata”.



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