RASA, RUP, RPCT e commissari di gara: relazioni e possibili incompatibilità tra i ruoli

di Redazione tecnica - 11/09/2023

Quali possono essere le incompatibilità nel rivestire contemporaneamente i ruoli di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), di componente, presidente o commissario, di Commissioni di gara, di RUP e di RPCT?

A chiarire i rapporti intercorrenti tra i diversi ruoli è intervenuto il Servizio Contratti Pubblici del MIT, con il parere del 3 marzo 2023, n. 1817.

Cos'è il RASA

Ricorda il MIT che la figura del RASA è stata istituita con il Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013, che dispone l'obbligo, per ciascuna stazione appaltante, di nominare, con apposito provvedimento, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012.

Inoltre il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2016, approvato da ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, al punto 5.2., precisa, che l’individuazione del RASA configura una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Resta salva la facoltà delle amministrazioni di valutare l’opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli, di RASA e di RPCT. 

RASA e incompatibilità con ruoli in commissioni di gara

In riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici, il primo comma dell’art. 77 del d.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede che “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”, con l'obiettivo di assicurare un giudizio tecnico e imparziale.

Proprio per questo il successivo comma 3 seleziona le modalità di individuazione dei commissari, al fine di circoscrivere la scelta tra figure altamente specializzate. Sebbene l’art. 77, comma 4, stabilisca che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., V, 23 marzo 2017, n. 1320) ha ricordato che per potersi concretizzare l’incompatibilità non è sufficiente che al singolo funzionario sia stato affidato un qualsivoglia incarico tecnico-amministrativo, ma occorre che nel caso concreto possa venirne oggettivamente messa in discussione la garanzia di imparzialità. Si tratta di una circostanza che si verifica ogni qualvolta siano individuati quali commissari di gara soggetti che abbiano svolto incarichi – relativi al medesimo appalto – come compiti di progettazione, di verifica della progettazione, di predisposizione della legge di gara e simili, e non anche incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altre gare. Da cià deriva che l’incompatibilità ricorre quante volte un commissario abbia partecipato alla predisposizione di atti della lex specialis della procedura. 

Non ci sono quindi, in astratto, profili di incompatibilità tra il ruolo di RASA e quello di componente della commissione giudicatrice di gara, fatta salva la possibilità di una verifica in concreto, dalla quale emergano comprovati motivi di interferenza e condizionamento tra gli stessi. 

Rapporti tra ruoli di RASA e RUP

Per quanto riguarda il RUP, l’art. 77, comma 4, del Codice esclude la sussistenza di una causa automatica di incompatibilità tra il predetto ruolo e quello di commissario. Sul punto, l’indirizzo del Consiglio di Stato è ormai pacifico nel ritenere che “non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice di gara, a meno che non venga dimostrata in concreto l'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi”.

Compatibilità tra ruolI di RASA e di RPCT

Stessa sorte per la figura del RPCT, dal momento che è lo stesso PNA a far salva la facoltà delle amministrazioni di valutare l’opportunità di attribuire a un unico soggetto i ruoli di RASA e di RPCT. Considerata la possibilità di concentrare le funzioni in capo al medesimo soggetto, quindi, secondo il MIT, può ritenersi estensibile il principio elaborato dalla giurisprudenza anche al RPCT.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di individuare una concentrazione tra le funzioni di RASA, RUP e RPCT, allo stato attuale non sussiste alcuna preclusione di legge, anche alla luce delle indicazioni contenute nel PNA il quale, al contrario, fa salva la facoltà delle amministrazioni di attribuire a un unico soggetto le funzioni di RASA e di RPCT. 



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