Realizzazione soppalco: il TAR sul limite di superficie

di Redazione tecnica - 08/10/2024

La realizzazione di un soppalco la cui superficie rientri entro il limite percentuale previsto dallo strumento urbanistico configura un intervento di ristrutturazione sanabile tramite accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Realizzazione soppalco: ok se rispetta il limite di superficie utile consentito

Lo conferma il TAR Sicilia con la sentenza del 3 ottobre 2024, n. 2772, con cui ha acconto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego opposto da un Comune in relazione a un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R n. 380/2001, presentata a seguito di lavori su un immobile inserito in zona classificata come “Netto Storico”.

Dopo gli interventi, il Comune aveva notificato un provvedimento di demolizione a cui era seguita la presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia. Secondo l’Amministrazione, la sanatoria non poteva essere rilasciata in quanto l’immobile si trovava in una zona in cui le “modalità d'intervento prevedono la salvaguardia delle coperture a falda e il rispetto delle prescrizioni sui soppalchi”, con la conseguenza che erano state realizzate “opere non conformi allo strumento urbanistico”.

Secondo la ricorrente, invece, tra gli interventi consentiti negli edifici classificati come “netto storico”, era consentita “…la realizzazione di soppalcature nei vani in cui la luce libera totale è uguale o superiore ml 4,80, per una superficie non superiore al 20% della superficie utile totale…”, percentuale entro cui rientrava la superficie del soppalco.

Non solo: per lo stesso immobile era stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32, del D.L. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, sulla quale era intervenuto il silenzio assenso, per gli illeciti edilizi consistenti nell’ampliamento e nella rimodulazione della volumetria e degli spazi interni ed esterni, con l’inserimento di un intermedio piano soppalco, lo stesso sul quale adesso era stata negata la sanatoria ex art. 36 del Testo Unico Edilizia.

Diniego di sanatoria: basta indicare le disposizioni ostative al rilascio del titolo

Nel valutare il caso, il TAR ha preliminarmente ricordato che il diniego di sanatoria, implicando una verifica di carattere vincolato circa la conformità della richiesta con la normativa urbanistico-edilizia, non necessita di altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza della istanza alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento dell'esame della domanda e al momento di realizzazione delle opere.

Il diniego di sanatoria deve infatti indicare le disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici, in modo da consentire all'interessato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento dell'opera abusiva e di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato.

Realizzazione soppalco: rientra fra interventi di ristrutturazione edilizia

Fatte queste premesse, il tribunale amministrativo ha dato ragione al ricorrente, secondo il quale il soppalco rientrerebbe nel limite del 20% della superficie utile, con una realizzazione rispettosa dei parametri regolamentari che l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto violati.

Secondo le NTA comunali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ripristino filologico, ristrutturazione edilizia semplice e guidata, ristrutturazione con nuovi volumi, ad esclusione della demolizione e ricostruzione totale dell’edificio.

Nessun problema quindi nella realizzazione del soppalco rientrante nella percentuale richiesta, configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia, motivo per cui è illegittimo il provvedimento di diniego di sanatoria edilizia.



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