Realizzazione tettoia: edilizia libera o nuova costruzione?
di Redazione tecnica - 28/03/2022
Sembra quasi una battuta, ma di fatto la tettoia crea sempre una zona d'ombra nel campo della giurisprudenza edilizia. Nonostante l'orientamento dei giudici sia sempre più unanime, i ricorsi sugli ordini di demolizione sono sempre materia contesa nei tribunali amministrativi. E questa volta tocca al TAR Campania, sez. II Salerno, con la sentenza n. 609/2022.
La tettoia è nuova costruzione o intervento di edilizia libera?
Il caso riguarda il ricorso contro l'ordine di demolizione di ben tre tettoie abusive:
- una tettoia di copertura per forno e barbecue, con una superficie di circa 9 mq;
- una tettoia di circa 60 mq utilizzata come riparo attrezzi e deposito masserizie;
- una tettoia di circa 40 mq per ricovero autoveicoli.
Nel giudicare la questione, il TAR ha prima di tutto ricordato che:
- è legittima l'ordinanza di demolizione emessa dall'amministrazione comunale anche in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo. La misura cautelare reale ex art. 321 cod. proc. pen. è infatti, finalizzata ad impedire l'ulteriore protrazione del reato e non preclude, di per sé, la possibilità di procedere alla rimozione delle opere abusive;
- l'esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto privo di discrezionalità e autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità, per cui la presenza di provvedimento di sequestro preventivo penale è irrilevante ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio dell'autorità comunale;
- la sanzione della demolizione è sufficientemente motivata quando l’abuso è descritto nella sua configurazione e sono elencate le violazioni accertate;
- l'interesse pubblico a demolire risiede nella riparazione, tramite ripristino dello stato dei luoghi, dell'illecito edilizio e, considerato il carattere permanente di quest'ultimo, esso non viene meno per il mero decorso del tempo;
- l'abusività del manufatto rende l'ordine di demolizione un provvedimento assolutamente vincolato.
Configurazione edilizia della tettoiia: la sentenza del TAR
Per quanto riguarda la configurazione edilizia delle tettoie, la stessa Sezione ha evidenziato che, per individuare correttamente il titolo edilizio necessario per la realizzazione di una tettoia, occorre sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio.
Questo significa che si deve qualificare l'intervento edilizio come:
- nuova costruzione, con conseguente previo rilascio dei necessari titoli abilitativi quando esso determina significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Non è necessario che l'alterazione dell'assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie: le strutture che sotto il profilo funzionale sono preordinate a soddisfare esigenze non precarie e che incidono sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale - sono subordinate al rilascio del titolo edilizio.
- attività di edilizia libera quando gli interventi consistono nell'installazione di tettoie accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito.
Pertanto, quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio con modifica del prospetto. Di conseguenza la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi.
Applicando questi principi al caso in esame, il TAR ha confermato l'ordine di demolizione per le tettoie di 60 e 40 mq perché hanno una consistente estensione superficiale con evidente impatto sull’assetto urbanistico. Diversamente, la tettoia più piccola non costituisce creazione di nuovo volume ma è solo un accessorio di un’altra struttura, ragion per cui rientra tra le attività di edilizia libera e quindi non è soggetta all’ordine di demolizione.
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