Reati edilizi e prescrizione: la differenza tra demolizione amministrativa e penale

di Redazione tecnica - 16/03/2022

Il reato di abuso edilizio va in prescrizione dopo 4 anni o 5 anni se il responsabile viene raggiunto da un rinvio a giudizio (e quindi viene processato). Diversamente, l'ordine di demolizione in quanto sanzione di tipo amministrativo-ripristinatorio non è mai soggetto a prescrizione.

Reati edilizi: la revoca dell'ordine di demolizione e il dies a quo

Sull'argomento, in oltre un ventennio di interventi della giustizia di ogni ordine e grado, abbiamo registrato diverse sentenze della Corte di Cassazione tra le quali quelle di seguito descritte.

Con sentenza n. 55373/2018, la Cassazione ha confermato che l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, prescindendo del tutto dall'individuazione di responsabilità soggettive. Per tale motivo non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della Legge n. 689/1981, che riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

Secondo gli ermellini, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

Anche sulla data da cui decorre il tempo per disporre la prescrizione del reato di abuso edilizio, ha risposto la Cassazione (sentenza n. 44510/2019) per la quale ai fini del decorso del termine di prescrizione, l'ultimazione dei lavori che segna il dies a quo coincide proprio con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, che comprendono anche gli intonaci

Reati edilizi: demolizione amministrativa e penale

Sull'argomento registriamo un nuovo intervento della Corte di Cassazione che con la sentenza 2 marzo 2022, n. 7284 ha chiarito alcuni aspetti legati alla validità dell'ordine di demolizione.

Nella vicenda analizzata dai giudici, ai ricorrenti era arrivata la prescrizione dei reati edilizi di cui all'art. 44, comma 1, lettere b) (esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Gli ermellini hanno preliminarmente rilevato che in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Per la pronuncia di assoluzione nel merito era necessario un ulteriore approfondimento da ritenersi precluso, per l'estinzione dei reati per la prescrizione.

Reati edilizi: la prescrizione della sanzione

Ciò premesso, secondo gli ermellini sulla prescrizione del reato edilizio hanno rilevato che la demolizione amministrativa (impartita dal Comune o Regione) non incide nella vicenda penale né quella penale incide su quella amministrativa. Ognuna segue la sua via e solo l'ordine di demolizione in sede penale può essere revocato nell'ipotesi di estinzione per prescrizione. Resterebbe, comunque, viva l'ordinanza di demolizione emessa dalla pubblica amministrazione.

In definitiva, in caso di prescrizione del reato il giudice penale non potrà emettere ordine di demolizione. Possibilità che però intatta per l'autorità amministrativa che potrà sempre intervenire.



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