Recupero rifiuti edilizi, chiarimenti da ANCE sul Decreto
di Redazione tecnica - 12/08/2022
Ne abbiamo parlato qui qualche giorno fa, sottolineando l’importanza rivestita per il settore delle costruzioni e dell’edilizia in generale, del recente Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 15 luglio 2022, con il quale sono stati stabiliti i i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Decreto rifiuti edilizi, precisazioni da ANCE
Il provvedimento, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è composto da 8 articoli e 3 allegati, e contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati dai rifiuti inerti, stabilendo innanzitutto:
- i rifiuti interessati (tra i quali quelli corrispondenti ai Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.
6 mesi per verifiche criteri e adeguamento a normativa
In particolare ANCE sottolinea come, a seguito di sollecitazioni da parte dell’Associazione stessa, sarà prevista una fase di monitoraggio nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore, nell’ambito della quale il MITE valuterà le possibili revisioni agli attuali criteri qualora essi compromettano il raggiungimento degli obiettivi del decreto stesso. Diversamente da quanto previsto negli altri decreti “end of waste”, per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti in Italia e in Europa, sarà quindi possibile effettuare una verifica dei criteri e dei parametri fissati dalla normativa attuale.
Inoltre i titolari di autorizzazioni, ai sensi dell’art. 216 o del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, dovranno presentare un aggiornamento della comunicazione oppure un’istanza di adeguamento, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Infine ANCE sottolinea come, diversamente da altri decreti “End of waste”, durante questo periodo di transizione, i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, né a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate.
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