Recupero dei sottotetti, cambio d’uso e tolleranze: interviene il TAR
di Gianluca Oreto - 27/03/2025

Ampliamento volumetrico, recupero dei sottotetti, cambio di destinazione d’uso e nuove tolleranze: quanto può incidere un'altezza in più di 20 cm? Fino a che punto le nuove tolleranze costruttive introdotte dal Salva Casa possono evitare la demolizione? È possibile fiscalizzare l’abuso?
Recupero dei sottotetti, cambio d’uso e tolleranze: interviene il TAR
Questioni affrontate dal TAR Campania nella sentenza n. 1121/2025 che offre uno spunto importante per riflettere – ancora una volta – sui limiti della legittimità edilizia, soprattutto in riferimento a interventi che appaiono, a prima vista, di minima entità: lievi spostamenti di murature, modifiche di destinazione d’uso, altezze interne aumentate di qualche decina di centimetri.
In questo caso – e vale sempre ricordare che le sentenze vanno calate nel contesto specifico – la vicenda riguarda un classico tentativo di trasformazione del sottotetto da volume tecnico a civile abitazione. Il Comune ha risposto ordinando la demolizione di alcune opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Tra le opere contestate:
- il cambio di destinazione d’uso da sottotetto a residenziale;
- l’aumento delle altezze interne (da 2,70 m max autorizzati a 3,23 m reali);
- alcuni ampliamenti volumetrici (anche minimi);
- modifiche ai prospetti;
- realizzazione di divisori interni.
La ricorrente aveva sostenuto che:
- l’aumento di volume fosse contenuto entro il 2% e quindi gestibile ai sensi dell’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
- le opere interne fossero interventi di manutenzione straordinaria;
- la modifica d’uso fosse legittima ai sensi della legge regionale;
- la demolizione non potesse avvenire senza pregiudicare le parti del fabbricato legittimamente edificate;
- non fosse stata accertata la sanabilità delle opere contestate.
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