Recupero dei sottotetti, quali Regioni possono applicare il Salva Casa?
di Redazione tecnica - 11/02/2025
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La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) ha integrato l’art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) con una nuova deroga finalizzata ad incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, mediante il recupero dei sottotetti.
Recupero sottotetti: cosa cambia
Entrando nel dettaglio, la lett. 0a), comma 1, art. 1, del D.L. n. 69/2024, consente il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalle leggi regionali, anche se l’intervento di recupero non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.
La nuova possibilità è stata prevista inserendo all’art. 2-bis del TUE il nuovo comma 1-quater che si compone di due periodi:
- periodo 1 - “Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione”.
- periodo 2 – “Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli”.
Il primo periodo dispone che – al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo – il recupero dei sottotetti è comunque consentito, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, alle seguenti condizioni:
- che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio;
- che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali;
- che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ha previ-sto la costruzione del medesimo.
Il secondo periodo precisa che resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.
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