Renatino e il bonus facciate: entro quando completare gli interventi?
di Redazione tecnica - 16/12/2021
Renatino è un ingegnere molto fortunato (forse lo avevo già detto). La sua decisione di aprire uno studio professionale tutto suo è coincisa con le nuove misure per il rilancio del settore dell’edilizia. E, ormai da tanti mesi, Renatino ovunque si gira vede cantieri e ponteggi.
Renatino e il bonus facciate: la normativa
Dopo qualche vicenda con il superbonus, Renatino da professionista navigato e al fine di evitare problemi ha deciso di non trattare le detrazioni fiscali del 110% ma di dedicarsi a qualcosa di più semplice. Viene a sapere che il secondo intervento più richiesto è quello che accede al bonus facciate.
Renatino, che ormai avrete capito essere un grande appassionato di normativa, prima di avventurarsi in un nuovo lavoro di cui conosce solo gli aspetti tecnici decide che è il caso di passare al microscopio la normativa fiscale.
In questo caso Renatino si rende conto che la normativa non è molto frammentata (come per il superbonus) ma è formata essenzialmente:
- dall’art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) - che ha previsto il bonus facciate per la prima volta nel nostro ordinamento;
- dall’art. 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio per il 2021) - che ha prorogato il bonus facciate a tutto il 2021;
- dall’art. 121, commi 1, 1-ter e 2 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha esteso al bonus facciate le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito);
- dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. Decreto anti-frode) che ha previsto nuovi adempimenti per i bonus edilizi utilizzati con le opzioni alternative di cui all’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio.
Renatino e il bonus facciate: la conformità urbanistica-edilizia
Renatino, però, da attento conoscitore della normativa edilizia ricorda pure l’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e che nessun bonus fiscale può essere utilizzato su immobili con abusi edilizi. Qualsiasi intervento (anche di manutenzione ordinaria) si configurerebbe come ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato.
Renatino è preparato ma non sempre riesce a risolvere i suoi dubbi. In questo caso si chiede se nel caso di edificio in condominio la verifica dello stato legittimo debba essere svolta dallo stesso tecnico che segue l’intervento di bonus facciate. Renatino è intelligente e vuole evitare che una parcella di poche migliaia di euro si traduca in cause e notti insonni.
Renatino si rende subito conto che essendo un intervento di manutenzione ordinaria, non è richiesta la presentazione di un titolo edilizio e poi, in fondo, anche andasse in CILA o SCIA, l’attestazione dello stato legittimo compete all’interessato (il suo cliente) e non al tecnico.
Renatino, però, crede molto nella deontologia professionale e pensa che ad ogni modo è necessario preparare un modello in cui si informano i singoli condomini di quanto previsto dall’art. 49 del Testo Unico Edilizia affinché possano assumersi autonomamente le loro responsabilità.
A Renatino resta qualche dubbio:
- se un condomino avesse realizzato degli abusi sulla sua unità immobiliare, è lui a perdere la sua quota di bonus facciate oppure la perde tutto il condominio?
- se sulla facciata dove si deve intervenire fossero presenti degli abusi realizzati da privati (le classiche verande inglobate nell’appartamento con tanto di opere edilizie), chi ne risponde?
Renatino da buono studioso comincia a cercare ma si rende immediatamente conto che la norma è ancora molto giovane e non esiste giurisprudenza. Così decide di soprassedere in attesa che qualche tribunale si esprima.
Renatino e il bonus facciate: la congruità delle spese
A questo punto Renatino si rende conto che siamo arrivati a metà dicembre 2021 e che forse è meglio attendere la pubblicazione della nuova Legge di Bilancio per comprendere se questo bonus facciate avrà un futuro o meno. Viene però chiamato da un possibile cliente a cui servirebbe un tecnico per asseverare la congruità delle spese di un bonus facciate.
Renatino è molto contento. Cosa ci vorrà mai per asseverare la congruità delle spese?
Renatino parla con il cliente che gli riferisce che suo cugino ingegnere ma che ha aperto una gelateria molto in voga in città gli ha riferito che l’asseverazione di congruità è necessaria per utilizzare il bonus facciate con le opzioni alternative per fatture emesse dopo il 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frode).
Renatino è entusiasta e conferma le informazioni fornite dal collega ingegnere gelataio. Chiede, quindi, il computo metrico per verificare la congruità degli importi. Ma qui cominciano i dolori.
Renatino vede subito che per il computo metrico è stato utilizzato il prezzario della casa editrice privata DEI e non i “prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi” come indicato all’art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio.
Ma Renatino è caparbio e decide di approfondire. Fa subito una ricerca su internet e vede che l’argomento è soggetto a diverse interpretazioni:
- da una parte chi dice che il prezzario DEI può essere utilizzato per il Bonus Facciate per analogia con gli interventi di superbonus;
- dall’altra parte chi dice che il prezzario DEI è un listino della “Tipografia del Genio Civile”, quindi di un ente pubblico e per questo rientrante nella definizione di “listino ufficiale” indicata al comma 13-bis;
- dall’altra ancora chi afferma che il prezzario DEI prende ufficialità perché previsto ufficialmente nell’allegato A, punto 13.1 del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici);
- e per finire c’è chi dice che non essendo espressamente indicato, il prezzario DEI può essere utilizzato solo per gli interventi di ecobonus.
Renatino legge e si fa una sua idea perché alla fine la responsabilità sull’asseverazione resta la sua. Per questo arriva alla conclusione (vera o falsa lo sapremo solo nel prossimo futuro) che il prezzario DEI non lo può utilizzare per il bonus facciate.
Renatino chiama il suo cliente e lo informa. Stranamente il cliente gli risponde che non c’è alcun problema, anche il suo cugino ingegnere gelataio lo aveva informato di questo dubbio. Decidono insieme di contattare il professionista che ha preparato il computo per farlo adeguare al prezzario regionale.
Renatino si sente sollevato. Finalmente qualcosa sta andando bene!
Renatino e il bonus facciate: l’assicurazione professionale
A questo punto Renatino si rivolge al suo amico commercialista Pietrino che gli invia la check list della Fondazione Nazionale dei Commercialisti per il rilascio del visto di conformità per gli interventi che beneficiano del bonus facciate. Tra la documentazione, i commercialisti chiedono la polizza RC professionale del tecnico asseveratore. Renatino così chiama la suo broker assicurativo Peppinello per conoscere i prodotti assicurativi che può scegliere ma qui l’aspetto si fa dubbio.
Il suo broker Peppinello gli riferisce che al momento c’è più di un dubbio sulla tipologia di prodotto assicurativo che copra il rischio per l’asseverazione di congruità delle spese del bonus facciate. Sostanzialmente nessuno è ancora riuscito a capire:
- se sia sufficiente la classica RC professionale;
- se sia necessaria una polizza specifica per l’asseverazione del bonus facciate;
- se serva una polizza con le stesse caratteristiche di quella richiesta per l’asseverazione di congruità del superbonus 110%.
Bel dubbio e nel dubbio non ci sono prodotti assicurativi disponibili ma solo un interessante approfondimento pubblicato nei giorni scorsi.
Renatino e il bonus facciate: il modello di asseverazione di congruità delle spese
Renatino va oltre e nell’attesa che legislatore e assicurazioni si chiariscano decide di capire come rendere l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per il bonus facciate. Gli interventi di superbonus 110% hanno, infatti, dei modelli di asseverazione che contengono anche la congruità delle spese.
Gli altri bonus edilizi, come il bonus facciate, non hanno alcun modello prestabilito. La circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate ha, però, chiarito che è possibile un’asseverazione in forma libera. Cercando in rete si imbatte nel modello predisposto dalla redazione di LavoriPubblici.it che ritiene sia fatto bene perché contiene tutti i riferimenti di legge.
C’è solo un cosa che non capisce: come mai nel modello deve asseverare solo l’inizio dei lavori e non la corretta esecuzione a regola d’arte dell’intervento? La congruità di una spesa non dovrebbe riferirsi sia al prezzo che alle quantità? Come si fa a confermare delle quantità di progetto senza l’esecuzione dell’intervento?
Bel dubbio e Renatino, al momento, decide di soprassedere.
Renatino e il bonus facciate: l’inizio e la fine dei lavori
Renatino, per scrupolo e da professionista serio e diligente, chiede al cliente di fare un sopralluogo al cantiere. Il cliente, però gli risponde che il cantiere non è ancora partito.
Renatino non capisce e mantenendo il controllo fa presente al cliente che il cantiere deve essere stato avviato per poter asseverare la congruità delle spese. Il cliente, a denti stretti, gli da ragione e lo mette in contatto con il cugino ingegnere gelataio che lo conforta dicendogli che dopo aver avviato il cantiere, è sufficiente saldare il 10% della fattura complessiva (a cui l’impresa avrebbe applicato lo sconto in fattura del 90%) e terminare i lavori nel 2022. A quanto dice il cugino ingegnere gelataio, è sufficiente montare un pezzo di ponteggio e via...
Renatino non si convince e comincia a studiare. Si imbatte in due recentissimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che in effetti confermano la tesi del cugino ingegnere gelataio.
Secondo questi chiarimenti è possibile beneficiare del bonus facciate (nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti) per tutti i costi complessivi sostenuti nel 2021 il relazione agli interventi avviati anche se non terminati, laddove il pagamento ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti. Ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati. Condizione verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Renatino si convince ma mentre sta per chiamare il cliente gli girano su Whatsapp un articolo di un noto giornale in cui, citando l’interpello n. 914-1430/2021 a cui ha risposto una direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, è stato affermato che dopo le modifiche del Decreto anti-frode, la spesa deve essere sostenuta entro il 31 dicembre 2021, ma entro questa data servono anche l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il fine lavori.
Renatino impazzisce e non sa cosa deve fare. Riflettendoci decide di fare la cosa più saggia, chiama due grandi Banche per sapere come si comportano per l’acquisto dei crediti fiscali maturati per il bonus facciate.
La risposta è tragica. Entrambe le Banche confermano che loro acquistano crediti per interventi di bonus facciate realizzati ma solo se ultimati entro il 31 dicembre 2021.
Renatino è proprio sfortunato, ha tutte le competenze tecniche ma non sa come muoversi per risolvere gli aspetti di natura fiscale. Renatino ama il suo lavoro ma dopo aver visto quanti capelli gli sono rimasti in testa, i numerosi pensieri, gli studi fino a notte fonda senza ferie e dopo aver visto quanto è rilassato l’ingegnere gelataio cugino del suo cliente, si domanda se in fondo non abbia scelto un lavoro dimmer...abile, nel senso che prima o poi la luce sarà regolata e arriverà forte e chiara!
Renatino è fiducioso e attende.
N.B.: Questo è il quinto di una serie di storie di Renatino l'ingegnere, ironiche ma non troppo distanti dalla realtà.
- 1 - Renatino il libero professionista ingegnere
- 2 -Renatino l’ingegnere ha più di un dubbio sui Prezzari da utilizzare per i bonus edilizi
- 3- Renatino l’ingegnere è in confusione tra lavori pubblici ed edilizia privata
- 4- Renatino e il dimensionamento degli infissi per il Superbonus 110%
© Riproduzione riservata
- Tag: