Renatino, il Bonus ristrutturazioni e il bonus facciate: per un 10% in più
di Redazione tecnica - 04/01/2022
Renatino è un ingegnere che sa aspettare il suo momento e che lavora sempre con attenzione alla normativa. Ha atteso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) prima di rispondere alle domande dei suo clienti che ormai dal mese di novembre lo assillano per avviare i loro cantieri.
Renatino e l'avvio dei cantieri
Renatino, però, fino a pochi giorni fa non sapeva proprio cosa rispondere perché, benché la progettazione dell'intervento potesse essere realizzata senza intoppi particolari (abusi edilizi a parte), l'avvio del cantiere è un aspetto ben più complesso. Prima di tutto perché le imprese più affidabili sono già piene per tutto il 2022 e poi perché ponteggi e materiali scarseggiano e costano un occhio della testa.
Nelle ultime settimane del 2021, quindi, Renatino ha preferito rispondere che in questo momento non sarebbe riuscito a portare avanti dei cantieri utilizzando dei bonus fiscali in scadenza. Diversamente dal suo amico collega Carletto che ha avviato tanti cantieri insieme alla sua impresa di fiducia: mezzo ponteggio qui, mezzo là, fattura emessa, bonifico effettuato entro il 31 dicembre 2021 e il gioco è fatto.
La ristrutturazione di una facciata
Renatino, invece, ha sempre preferito evitare queste (lecite) escamotage. Adesso si ritrova (finalmente) a dover valutare un intervento di ristrutturazione di una facciata condominiale. Uno di quei tipici interventi che nel 2021 avrebbe realizzato utilizzando il bonus facciate 90% ma che nel 2022 lasciano più di un dubbio.
La Legge di Bilancio 2022 ha, infatti, apportato alcune importanti modifiche:
- il bonus facciate è stato prorogato per il 2022 ma con una aliquota del 60%;
- sono state confermate le misure anti-frode (prima previste nel D.L. n. 157/2021, oggi abrogato).
Oggi Renatino sa che si può ristrutturare una facciata utilizzando il bonus facciate 60% ma che deve anche fare molta attenzione perché il contribuente dovrà produrre:
- il visto di conformità che attesta la sussistenza di tutti i requisiti e documenti richiesti dalla norma;
- l'asseverazione di congruità delle spese sostenute, su cui c'è ancora più di un dubbio sui prezzari da utilizzare.
Le deroghe alle misure anti-frode
Ma Renatino è un ingegnere attento, preparato e vuole consigliare al suo committente la soluzione migliore. Leggendo bene la nuova Legge di Bilancio 2022, a Renatino cade l'occhio sull'art. 1, comma 9, lettera b) che modificando l'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto i nuovi adempimenti (visto di conformità e asseverazione di congruità) per gli interventi che accedono ai bonus edilizi con le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Ma la norma, diversamente dai contenuti del precedente D.L. n. 157/2021, prevede anche delle deroghe. Infatti, fatta esclusione per il superbonus 110% e per il bonus facciate questi nuovi adempimenti non si applicano:
- alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale;
- agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Condizioni che da come sono state scritte non devono essere verificate contemporaneamente. La norma recita "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160". E Renatino è convinto che quella "e" (congiunzione) prima di "agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro" indichi due diverse condizioni. Le norme anti-frode non si applicherebbero, quindi, a tutti gli interventi classificato come edilizia libera.
Renatino e il bonus ristrutturazioni
Renatino da buon ingegnere preparato e attento, ricorda che la ristrutturazione di una facciata condominiale è un intervento di manutenzione ordinaria che rientra tra quelli che beneficiano del bonus casa 50%. L'art. 16-bis, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede, infatti, che accedono al bonus ristrutturazione gli interventi di cui alle lettere a) b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale.
Stiamo parlando, quindi, degli interventi sulle parti comuni di:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Considerato che sull'asseverazione di congruità delle spese sostenute ha ancora più di un dubbio, che l'intervento di rifacimento della facciata è un intervento di manutenzione ordinaria che rientra tra quelli di edilizia libera (art. 6 del Testo Unico Edilizia) e che il bonus facciate è ormai al 60%, Renatino decide di optare per il classico e "vecchio" bonus ristrutturazione del 50%. Per un 10% in più avrebbe senso sottostare a delle regole su cui ci sono tanti buchi neri?
La morte del bonus facciate
Renatino è molto attento, si è reso conto che con le nuove modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 il Bonus facciate è stato prorogato ma è stato reso inutile visto che per il rifacimento di una facciata è possibile optare per un bonus al 50% senza misure anti-frode. Il bonus facciate è nella pratica morto e defunto. Viva il Bonus facciate!
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