Rendita catastale Capannoni: aggiornati i coefficienti ai fini IMU e IMPi 2021

di Redazione tecnica - 13/05/2021

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto 7 maggio 2021, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ha adeguato i coefficienti per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale “D”, interamente possedute nell’esercizio d’impresa e distintamente contabilizzate. L’aggiornamento è reso necessario per il calcolo dell’imposta municipale propria (Imu), di cui oggi è in scadenza il pagamento dell’acconto, e dell’Impi, la nuova imposta che si applica alle piattaforme marine.

La particolare modalità di determinazione della base imponibile ai fini dell’Imu e della Tasi, applicabile fino all’anno nel quale gli immobili sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è quella già prevista, per la soppressa Ici, dall’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992. Si considera il valore che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio (o alla data di acquisizione, se successiva), al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti di rivalutazione, oggetto di aggiornamento annuale.

Per calcolare l'IMU e la TASI degli immobili che hanno le seguenti caratteristiche:

  • sono classificabili nel gruppo "D",
  • appartengono ad imprese,
  • sono distintamente contabilizzati,
  • sono sforniti di rendita catastale.

Per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale viene loro attribuita la rendita, il valore è determinato - alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione - dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti da aggiornare annualmente con un decreto del Mef (articolo 1, comma 736 della legge n. 160/2019).
I coefficienti in questione sono validi, dal 2020, anche per il calcolo dell’Impi, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine, istituita con l’articolo 38 del Dl n. 124/2019, il “collegato fiscale” all’ultima manovra di bilancio.
L’Impi si applica quindi, da quest’anno, alle strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
Per l’imposta municipale, inoltre, ricordiamo che l’articolo 1, comma 738 del Bilancio 2020 abolisce da quest’anno l'imposta unica comunale (Iuc), con eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), e che l'Imu è disciplinata dai commi da 739 a 783 dello stesso  articolo 1.

Gli immobili appartenenti alla categoria catastale “D” sono:

  • D/1 - Opifici
  • D/2 - Alberghi e pensioni
  • D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili
  • D/4 - Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento)
  • D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento)
  • D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento)
  • D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
  • D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
  • D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi al suolo: ponti privati soggetti a pedaggio
  • D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

Al fine di calcolare il valore dei fabbricati per l’Imu e per l’Impi, dovute per l’anno 2021, i coefficienti da utilizzare sono i seguenti:

per l'anno 2021 e 2020 = 1,01 per l'anno 2019 = 1,02 per l'anno 2018 = 1,03
per l'anno 2017 = 1,04 per l'anno 2016 = 1,04 per l'anno 2015 = 1,04
per l'anno 2014 = 1,04 per l'anno 2013 = 1,05 per l'anno 2012 = 1,07
per l'anno 2011 = 1,11 per l'anno 2010 = 1,12 per l'anno 2009 = 1,13
per l'anno 2008 = 1,18 per l'anno 2007 = 1,22 per l'anno 2006 = 1,25
per l'anno 2005 = 1,29 per l'anno 2004 = 1,36 per l'anno 2003 = 1,41
per l'anno 2002 = 1,46 per l'anno 2001 = 1,49 per l'anno 2000 = 1,54
per l'anno 1999 = 1,57 per l'anno 1998 = 1,59 per l'anno 1997 = 1,63
per l'anno 1996 = 1,68 per l'anno 1995 = 1,73 per l'anno 1994 = 1,79
per l'anno 1993 = 1,82 per l'anno 1992 = 1,84 per l'anno 1991 = 1,87
per l'anno 1990 = 1,96 per l'anno 1989 = 2,05 per l'anno 1988 = 2,14
per l'anno 1987 = 2,32 per l'anno 1986 = 2,50 per l'anno 1985 = 2,68
per l'anno 1984 = 2,86 per l'anno 1983 = 3,04 per l'anni prec. = 3,21

al valore dell'immobile costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili; ovviamente al valore così ottenuto occorre, poi, applicare l'aliquota che il comune ha deliberato per questi fabbricati.



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Documenti Allegati

Decreto 07/05/2021