Requisiti di capacità tecnica e professionale: cosa cambia con il correttivo al Codice Appalti
di Gianluca Oreto - 25/10/2024
La Regione Siciliana fa da apripista per una importante modifica al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), al momento presente nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri.
Stiamo parlando dei requisiti economico-finanziari richiesti per accedere ai bandi per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici.
Cosa ha previsto la Regione Siciliana
Ricordiamo che la Regione Siciliana ha recepito il nuovo Codice dei contratti con la Legge 12 ottobre 2023, n. 12 che ha previsto alcune specificità con l’introduzione di alcuni articoli dal contenuto certamente innovativo. In particolare, alla Legge regionale n. 12/2011 è stato integrato il nuovo art. 10-ter a rubrica “Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici” che dispone:
Ferma restando l’applicazione di quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente ai servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari possono essere dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto. Per i medesimi servizi, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere dimostrati dall’avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento, anche a favore di soggetti privati.
Una disposizione espressamente prevista per aprire il mercato che per i servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici consente la dimostrazione:
- dei requisiti economico-finanziari mediante:
- una polizza professionale con massimale pari al 10% dell’importo delle opere;
- in alternativa, con adeguata motivazione, il fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto;
- dei requisiti di capacità tecnico-professionale, dall’avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento, anche a favore di soggetti privati.
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