Resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione: in Gazzetta il nuovo Regolamento UE

di Redazione tecnica - 17/06/2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 giugno 2024, serie L, il Regolamento Delegato (UE) 2024/1681 della Commissione del 6 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.

Resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione: definite le nuove classi di prestazione

Il regolamento abroga la decisione 2000/367/CE della Commissione che aveva istituito un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la resistenza al fuoco, adesso obsoleto rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti attuali.

Il nuovo riferimento è appunto costituito dal Regolamento, che fornisce definizioni, prove e criteri di prestazione, descritti in modo esauriente o citati nelle norme europee di classificazione della resistenza al fuoco, nelle norme europee armonizzate in materia di prodotti, nelle norme europee di prova e nelle parti pertinenti degli Eurocodici.

Le classi di prestazione

In particolare, si stabiliscono classi di prestazione aggiornate agli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti, da utilizzare nelle norme armonizzate:

  • R - Capacità portante
  • E - Tenuta
  • I - Isolamento
  • W - Irraggiamento
  • M - Azione meccanica
  • C - Dispositivo automatico di chiusura
  • C0-5 - Durabilità del dispositivo automatico di chiusura:
  • S - Tenuta /Controllo del fumo
  • P - Continuità di corrente o capacità di segnalazione lungo la curva standard tempo-temperatura
  • PH - Continuità di corrente o capacità di segnalazione a temperatura costante
  • G/O - Resistenza alla fuliggine
  • K - Capacità di protezione dal fuoco
  • T - Classe di temperatura
  • D - Durata della stabilità a temperatura costante
  • DH - Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura
  • F - Funzionalità degli evacuatori forzati di fumo e calore
  • B - Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore 

Il testo inoltre specifica che, nel caso di elementi asimmetrici, se la classe dichiarata dell’elemento è valida solo per un lato, la classe deve essere accompagnata dall’informazione in merito.

Resistenza al fuoco: i prodotti da costruzione inseriti nel nuovo regolamento

Le classi di prestazione sono espresse in minuti, salvo diversa indicazione, per queste tipologie di prodotti:

  1. Elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio: Pareti, pavimenti, contropavimenti, tetti, travi, colonne, balconi, passerelle, scale.
  2. Elementi portanti con funzione di compartimento incendio: Pareti; Pavimenti, tetti, finestre da tetto, lucernari e sistemi di chiusura, contropavimenti.
  3. Prodotti e sistemi per la protezione di elementi portanti: Soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco; Rivestimenti interni (reattivi) ed esterni, pannelli (lastre e materassini), intonaci (spray) e schermi ignifughi.
  4. Elementi o prodotti non portanti con funzione di compartimento incendio: Tramezzi (compresi i tramezzi che presentano parti non isolate) e finestre fisse; Tetti senza carico; Barriere tagliafiamma interne; Soffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco; Facciate (muri divisori) e muri esterni (inclusi elementi in vetratura); Barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione; Sigillanti per attraversamenti; Sigillanti per attraversamenti combinati; Sigillature dei giunti lineari; Porte resistenti al fuoco, finestre apribili (su pareti e tetti), lucernari apribili e sistemi di chiusura (compresi quelli muniti di vetrature, dispositivi di chiusura e altri accessori per serramenti); Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto guidato; Griglie di ventilazione; Canalizzazioni di servizio e cavedi; Ciminiere; Rivestimenti per pareti e soffitti.
  5. Prodotti destinati ai sistemi di ventilazione (esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore): Condotte di ventilazione resistenti al fuoco; Serrande tagliafuoco.
  6. Prodotti destinati all’uso in impianti di fornitura servizi elettrici, di controllo di potenza e di comunicazione negli edifici: Sistemi di protezione dal fuoco per sistemi di cavi e relativi componenti; Cavi elettrici, di controllo di potenza e di comunicazione privi di protezione con intrinseca resistenza al fuoco; Cavi elettrici, di controllo di potenza e di comunicazione di diametro ridotto privi di protezione con intrinseca resistenza al fuoco (diametro < 20 mm e dimensioni del conduttore ≤ 2,5 mm2 ).
  7. Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore: Condotte di controllo del fumo per comparto singolo; Condotte di controllo del fumo resistenti al fuoco a comparti multipli; Serrande di controllo del fumo per comparto singolo; Serrande di controllo del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli; Barriere al fumo; Evacuatori forzati di fumo e calore (ventilatori), compresi i connettori; Evacuatori naturali di fumo e calore.

Il regolamento entrerà in vigore il 3 luglio 2024, 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella GUUE.



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Regolamento