Responsabilità direttore dei lavori: il contratto d’appalto prevale sulla giurisprudenza
di Cristian Angeli - 17/03/2025

Quando si verificano problematiche in cantiere, spesso si aggiunge un altro problema: determinare chi ne sia effettivamente il responsabile. Il processo edilizio coinvolge infatti numerosi attori, sia nella fase progettuale che nell’esecuzione dei lavori, poiché la legge italiana consente l’intervento di diverse figure professionali. Se poi si aggiungono i bonus fiscali, le cose si complicano ulteriormente, con l’ingresso in scena di professionisti asseveratori e consulenti per la gestione degli aspetti fiscali e delle agevolazioni.
Tra tutte queste figure, però, ce n’è una che ricopre il ruolo di dominus dell’intero processo: il direttore dei lavori. In base alla giurisprudenza consolidata, infatti, è il direttore dei lavori ad avere la responsabilità di garantire la conformità dell’opera, sia rispetto al progetto che alle regole d’arte. Ma attenzione a non dare niente per scontato, soprattutto se il caso arriva in tribunale, come dimostra la recente sentenza n. 311 del 10/03/2025 della Corte d’Appello di L’Aquila, che ha suscitato nuove riflessioni sulla responsabilità del direttore dei lavori.
I fatti di causa
La vicenda in questione riguarda un contenzioso tra un’impresa appaltatrice e un architetto, direttore dei lavori di una costruzione e nasce a causa di una grave discrepanza rispetto alle previsioni progettuali: l’altezza dell’edificio era stata aumentata di ben 1,20 metri per effetto della traslazione del piano di calpestio. Questo scostamento ha costretto il committente a risarcire il proprietario del terreno adiacente, che aveva presentato un esposto lamentando la riduzione della luce e la lite era stata definita stragiudizialmente con un esborso di oltre 50.000euro.
Di fronte a questa situazione, l’architetto è stato citato in giudizio per inadempimento dei suoi doveri di vigilanza. Tuttavia, il professionista ha difeso la propria posizione sostenendo che la responsabilità per l’errore nell’esecuzione dei lavori dovesse essere attribuita all’ingegnere, nominato direttore dei lavori strutturali. La sua argomentazione si fondava su due motivi principali: il primo, che il contratto d’appalto prevedeva la figura del direttore dei lavori per la fase strutturale, e quindi la responsabilità per la non conformità strutturale non fosse sua; il secondo, che lui stesso non fosse presente in cantiere il giorno in cui vennero posate le fondazioni, essendo stato assente per un intervento chirurgico, come da certificazione prodotta.
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