Revisione Codice Appalti: nuove modifiche da ANAC
di Redazione tecnica - 10/08/2024
Dopo l’istituzione del tavolo tecnico presso il MIT per la revisione del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), le associazioni, le istituzioni e gli stakeholders invitati a partecipare al processo di modifica hanno avuto a disposizione un format per la presentazione delle proprie proposte.
Revisione nuovo Codice dei Contratti: nuove modifiche da ANAC sulle clausole sociali
Tra queste, il corposo documento di ANAC, che l’Autorità Anticorruzione ha adesso riproposto con un correttivo sulle clausole sociali e sulla parità di genere, per rendere più chiare ed efficaci le proposte in materia.
L'Autorità sottolinea come il tema delle clausole sociali sia trattato dal codice in numerosi articoli, non in coerenza tra loro, con la sovrapposizione di alcuni istituti e una sovrabbondanza di tutele che potrebbe condurre ad un effetto contrario rispetto a quello voluto a causa di una mancata o ridotta applicazione per difficoltà operative pratiche.
Per questo motivo è necessario fare ordine, in modo da attribuire a ciascun obiettivo la corrispondente tutela, in un ambito oggettivo e soggettivo adeguato.
In particolare si richiede il coordinamento tra l'art. 11, comma 2 e l’articolo 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale), soprattutto con riferimento ai contratti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale e forniture senza manodopera, eventualmente rinviando all’allegato II.3, o ad altro provvedimento di carattere generale, per la definizione dei casi dubbi.
Clausole sociali: rivedere il testo della norma
Dell'art. 57, comma 1 si propone una diversa formulazione dell’articolo, aderente alla legge delega, che permetta di:
- prevedere la presenza obbligatoria delle clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale in ogni caso e, non come adesso, subordinatamente alla valutazione della tipologia di intervento e del settore di riferimento. Queste clausole devono essere sempre presenti.
- eliminare il riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati. Questa tutela deve essere demandata all’articolo 61 in modo da poter essere realizzata nell’ambito del terzo settore (laboratori protetti) garantendo la tutela e l’adeguato accompagnamento dei beneficiari che sono soggetti in situazione di svantaggio.
Tenendo conto che la legge delega dispone che obbligatoriamente siano introdotte clausole volte a promuovere meccanismi e strumenti, anche di premialità, per realizzare le pari opportunità, il codice dovrà prevedere l’obbligo di inserire, nei bandi di gara, alternativamente, requisiti di partecipazione o requisiti premiali connotati da tale finalità.
Secondo ANAC, l'attuazione di queste previsioni dovrebbe essere appannaggio dell’allegato II.3, in modo da scongiurare l’introduzione di oneri eccessivi che rischiano di funzionare da barriera all’accesso o di essere sistematicamente disapplicati ricorrendo al meccanismo di deroga. In primo luogo, non dovrebbe prevedere come misura obbligatoria la riserva di assunzione del 30%, che non è richiesta dalla legge delega ma era prevista, solo per il PNRR, dall’articolo 47 del decreto-legge n. 77/2021 e quindi è stata indebitamente estesa dal richiamato allegato, introducendo una misura eccessiva).
Ad esempio, potrebbe prevedere:
- come possibile requisito di accesso la sola presentazione del Rapporto sullo stato del personale maschile e femminile;
- come possibile requisito premiale la certificazione rosa o le altre condizioni illustrate nelle clausole tipo del decreto ministeriale.
La stazione appaltante, poi, a seconda del settore di intervento potrà scegliere quale meccanismo ritiene più idoneo approntare per realizzare le pari opportunità. Inoltre andrebbe chiarito che le previsioni dell’articolo 57 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto servizi di natura intellettuale.
Le altre modifiche proposte
Secondo ANAC l’art. 61 andrebbe dedicato alla sola tutela dei soggetti svantaggiati, eliminando il comma 2 e riformulando il comma 4 con l'eliminazione del riferimento all’allegato II.3 e mantenimento dell’individuazione dei soggetti svantaggiati.
Infine, la lettera c) dell’art. 102 dovrebbe essere sdoppiata in due previsioni:
- c) garantire le pari opportunità generazionali (in tutti i contratti, con le modalità di cui sopra);
- d) nei contratti di cui all’articolo 61, garantire l’inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (solo nei contratti riservati).
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