Revisione prezzi per appalti in corso d'opera: il parere ANAC
di Redazione tecnica - 11/09/2022
Le clausole di revisione prezzi per appalti di lavori introdotte con il Decreto Sostegni-Bis e con il Decreto Sostegni-Ter non sono applicabili anche ad appalti di servizi e forniture.
Clausole di revisione prezzi: differenze tra appalti di lavori e appalti di forniture e servizi
Lo precisa ANAC, nel parere a firma del Presidente avv. Giuseppe Busia, di risposta a una richiesta dell’Arma dei Carabinieri sulla possibile applicazione delle clausole di revisione prezzi per contratti d’appalto già in essere, sia a causa della congiuntura economica negativa che dell’emergenza sanitaria.
Preliminarmente ANAC ha richiamato il principio generale per cui il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, ciascuno con una propria autonomia e peculiare funzione nell’economia della procedura,costituiscono nel complesso la lex specialis di gara ed hanno natura vincolante per concorrenti e stazione appaltante. Di conseguenza, le previsioni della lex specialis non possono essere disattese né dagli operatori economici né dalla stazione appaltante, imponendo la corrispondenza fra l’appalto messo in gara e quello eseguito, in ossequio ai principi richiamati nell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Tuttavia nello stesso Codice è prevista una deroga, in casi specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 riferito alla “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, applicabile alla fase di esecuzione del contratto di appalto. La modifica al contratto in corso di esecuzione non deve comunque essere “sostanziale” e deve essere stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.
Le clausole di revisione prezzi per gli appalti di lavori
Il legislatore ha recentemente introdotto alcune disposizioni relative alle clausole di revisione prezzi:
- l’art. 29 del d.l. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni-ter”), convertito con legge n. 25/2022 in riferimento alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, ha previsto “Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19…” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice.
- l’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021 che ha introdotto, per i contratti in corso, e per i soli appalti di lavori, al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, verificatosi nel corso del 2021, un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, prevedendo a tal fine l’emanazione di apposito decreto del MIMS che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, relative al periodo indicato dalla norma, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
- l’art. 7 del D.L. n. 36/2022 (cd. Decreto PNRR 2), convertito con legge n. 79/2022, che ha stabilito che “l’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs n. 50/2016 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. La stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali».
Sottolinea l’ANAC che il legislatore, in tutti i casi è intervenuto in via esclusiva per gli appalti di lavori, mentre non ha adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture. Si tratta di una mancanza che l'Autorità ha fatto presente al Governo e al Parlamento, chiedendo un urgente intervento normativo volto a consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.
Applicabilità della revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti
Pertanto, allo stato attuale, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, solo nei limiti indicati dall’art. 106 citato; l’eventuale revisione dei prezzi per tali contratti (anche alla luce del citato art. 29 della legge n. 25/2022) deve essere ricondotta nelle medesime previsioni dell’art. 106 del Codice, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.
Nessuna possibilità di applicare l’art. 1664 c.c. ai fini della revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, che non trova riscontro nelle previsioni dell’art. 106 del Codice, il quale “oltre a non contemplare tale ipotesi, sembra costituire altresì una norma speciale in tale materia, dettando una specifica disciplina in tema di variazioni dei contratti in corso di esecuzione”.
Infine, ANAC segnala che nel “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici” predisposto per l’emergenza Covid-19, esso permette alla SA di procedere alle eventuali e conseguenti variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti dall’art. 106, comma 1, lett. c) del Codice (e dal comma 4 della stessa disposizione).
È possibile quindi concludere che la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, in assenza di specifiche previsioni derogatorie al d.lgs. 50/2016 (come per gli appalti di lavori), appare consentita entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi previsti dalla norma, da ritenere tassativi in quanto derogatori all’evidenza pubblica.
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