Revisione dei prezzi dopo l’aggiudicazione: è possibile applicarla?

di Redazione tecnica - 22/04/2025

È possibile rinegoziare le condizioni dell’appalto dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula del contratto? A quali condizioni è possibile applicare la revisione dei prezzi senza ledere i principi di partecipazione e parità di accesso al mercato?

Se da una parte la risposta potrebbe essere univoca, affermando che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data di approvazione del progetto, dall’altra in caso di circostanze sopravvenute e imprevedibili che possano alterare l’equilibrio contrattuale potrebbe applicarsi una deroga.

Revisione prezzi: ANAC sulla modifica prima della stipula del contratto

A spiegarlo è ANAC con la delibera del 2 aprile 2025, n. 129, in relazione a un parere di precontenzioso relativo a una procedura negoziata senza bando e sulla quale l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto ha richiesto una possibile revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), considerato che prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Regione aveva approvato una revisione in aumento di alcuni prezzi del prezzario regionale, fra cui quelli della fornitura e posa di materiali le cui lavorazioni sarebbero particolarmente consistenti nell’appalto in esame.

Sulla questione, l’Autorità ha ricordato che ai sensi dell’art. 41, co. 13 del d.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari regionali.

La norma ricalca l’art. 23, co. 16 del codice previgente d.Lgs. n. 50/2016, a proposito del quale l’Anac aveva sottolineato il principio generale secondo cui «risulta obbligatoria per le Regioni la revisione annuale dei prezzari, nonché l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare tali mercuriali come imprescindibile parametro di riferimento ai fini del calcolo finale della base d’asta, di modo che l’eventuale sensibile scostamento, in aumento o diminuzione, dei prezzi utilizzati per il singolo appalto rispetto a quelli indicati nei prezzari regionali è ammissibile purché sorretto da adeguate motivazioni tecniche e/o riferibili alle condizioni attuali del mercato».

 

 

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