Revisione prezzi e rinegoziazione dell’offerta: i doveri della Stazione Appaltante
di Redazione tecnica - 21/02/2023
Costituisce onere della stazione appaltante assicurarsi di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a ristabilire l’originario equilibrio contrattuale.
Revisione prezzi ed equilibrio contrattuale: i doveri della Stazione Appaltante
Questa la massima con cui si può sintetizzare la sentenza n. 180/2023 del TAR Piemonte, con cui il Tribunale Amministrativo ha dato ragione ad un’impresa, aggiudicataria di una gara per l'affidamento di lavori di manutenzione e decaduta dopo il rifiuto, da parte della Stazione appaltante, di procedere a una rinegoziazione dell’offerta richiesta a seguito dell’intervenuto aumento dei costi dei materiali per le lavorazioni.
La richiesta era anche stata fatta sulla base dell’intervenuta entrata in vigore dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (cd. "Decreto Aiuti"), secondo la Stazione Appaltante non applicabile in quanto già sull’offerta era stata fatta una verifica della congruità dei costi a marzo 2022, cosa che rendeva immotivata la richiesta fatta a maggio; inoltre la norma non trovava applicazione per i settori speciali in cui rientrava l’appaltlo.
Revisione dei prezzi in un appalto: il Decreto Aiuti
Come evidenzia il TAR, l’art. 26 del D.L. Aiuti, partendo dal presupposto della presenza di aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, stabilisce l’obbligo di aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati nel 2022 (poi esteso anche al 2023 dalla L. n. 197/2022) sulla base dell’aggiornamento (analitico o forfettario) dei prezziari regionali e, nella versione modificata dalla legge di conversione, di quelli utilizzati dalle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali per l’anno 2022.
Tale incremento dei prezzi deve essere applicato ai valori indicati nelle offerte relative ad appalti con termine di presentazione finale al 31.12.2021 (come avvenuto nel caso di specie).
Il legislatore, pertanto, prende in espressa considerazione l’ipotesi che, a far data dal 1.1.2022 e sino al 31.12.2022, i valori delle offerte presentate al 31.12.2021 non possano più risultare congrui. Detto in altri termini, la singolarità della congiuntura in cui versa il paese (prima a seguito della crisi pandemica e poi a fronte dei noti eventi bellici internazionali) rende la realtà economico sociale molto più instabile. Di conseguenza è ragionevole presumere che i prezzi delle offerte presentate alla scadenza fissata dalla legge possano aver subito incrementi importanti e non essere più affidabili anche a distanza di pochi mesi.
Sulla base di queste considerazioni, secondo il TAR la stazione appaltante avrebbe dovuto prima istruire la richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, di conseguenza, assumere le decisioni del caso accettando o meno le condizioni proposte dalla aggiudicataria. Inoltre la richiesta di rinegoziazione credibile e ragionevole genera un effetto sospensivo del termine assegnato per gli adempimenti post aggiudicazione, anche quando questo assume valore perentorio.
L'applicazione del Decreto Aiuti nei settori speciali
Ciò è ancora più vero alla luce del fatto che le disposizioni di cui all’art. 26 citato non prevedevano inizialmente l’applicazione obbligatoria dei meccanismi di revisione ai settori speciali. Solo con la legge di conversione, entrata in vigore il 16.07.2022, e l’introduzione del comma 6-bis, ne è stata estesa l’applicazione anche a tali settori ed alle stazioni appaltanti che non utilizzano i prezziari regionali.
La necessità di valutare la reale portata della sopravvenienza normativa e l’originaria incertezza sulla applicabilità ai settori speciali non previsti nei prezziari regionali avrebbe dovuto condurre la stazione appaltante ad un approfondimento istruttorio sulla tenuta dell’equilibrio delle condizioni contrattuali, fermi i ribassi presentati in gara.
Equilibrio del contratto e possibilità di modifica
Ciò risponde alla generale necessità di affidare un contratto in condizioni di equilibrio e costituisce principio generale dell’ordinamento dei contratti pubblici.
Ricorda inoltre il giudice amministrativo che l’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica, corendendo legittima la rinegoziazione delle offerte nella fase precedente la stipula del contratto per rispondere ai criteri di efficacia ed economicità dell’affidamento.
Costituisce pertanto onere dell’amministrazione assicurarsi di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a ristabilire l’originario equilibrio contrattuale, fermo restando che si deve trattare di sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di shock eccezionale, come in questo caso.
È preclusa invece la negoziazione di modifiche che non mirino al recupero dell’equilibrio iniziale del contratto cha la gara stessa perseguiva ma che si presentino in grado di estendere in modo considerevole l’oggetto dell’appalto ad elementi non previsti, alterare l’equilibrio economico contrattuale originario in favore dell’aggiudicatario, rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto.
Il ricorso è stato quindi accolto: oltre ad annullare la decadenza dall’aggiudicazione, il giudice ha disposto che la SA dovrà istruire e valutare la proposta di negoziazione allo scopo di ristabilire l’originario equilibrio contrattuale, salva ogni ulteriore decisione nel merito che la stessa assumerà.
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