Revoca ordine di demolizione: le responsabilità del giudice dell’esecuzione
di Redazione tecnica - 27/11/2023
Il giudice dell'esecuzione di un ordine di demolizione ha il potere/dovere di stabilire un contraddittorio con i responsabili degli abusi, qualora esso possa portare anche alla revoca della sanzione, ad esempio tramite la presentazione di titoli abilitativi in sanatoria.
Revoca ordine di demolizione: gli errori del giudice dell'esecuzione
Sulla base di questi presupposti, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 novembre 2023, n. 44672, ha accolto il ricorso contro la decisione di una Corte d’Appello che, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo.
In particolare, secondo i ricorrenti, non sarebbe stata assunta dal giudice una prova decisiva, considerato che l'istanza era stata rigettata sull'erroneo presupposto che non fossero stati emanati - e che non ne fosse prossima l'adozione - provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
In realtà la Corte non aveva preso in considerazione il permesso di costruire in sanatoria rilasciato a seguito della domanda di condono edilizio, che sarebbe stato propedeutico alla revoca dell’ordine di demolizione. Non era infatti stato acquisito il parere del Procuratore generale, né i responsabili e il loro legale avevano ricevuto notifica delle udienze sul procedimento di secuzione.
In sostanza, l’ordine di demolizione è stato quindi deciso senza contraddittorio e senza acquisire la documentazione necessaria a verificare che nulla ostasse al provvedimento sanzionatorio.
Ordine di demolizione è incompatibile con titoli in sanatoria
Come ribadito dagli ermellini in una recente sentenza, se è ben vero che l'ordine di demolizione legittimamente impartito dal giudice con la sentenza di condanna per un reato edilizio è suscettibile di revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, è altrettanto vero che il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale.
Inoltre, come specificato in un’altra pronuncia, il giudice è comunque tenuto a valutare la persistenza dei presupposti della demolizione lungo tutta la durata del processo, ma anche, e soprattutto, in caso di condanna per costruzioni edilizie eseguite in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, il giudice deve sempre emettere l'ordine di demolizione di cui all'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia) a meno che:
- la demolizione non sia già avvenuta;
- l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico;
- il consiglio comunale abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti sugli interessi urbanistici.
In questo caso, conclude la Cassazione, in assenza di contraddittorio che avrebbe portato quanto meno alla valutazione dei titoli abilitativi presentati, l’ordine di esecuzione demolizione è stato confermato illegittimamente, motivo per cui è stato annullato.
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