Ribasso del 100%: l'offerta è anomala oppure no?
di Redazione tecnica - 26/06/2023
La presentazione di un’offerta con ribasso del 100% sull’importo a base di gara non è anomala, purché essa non incida sulla corretta esecuzione dell’appalto e che il ribasso non riguardi costi incomprimibili.
Offerte anomale e ribassi del 100%: l'ok del TAR
A valutare come corretto l’operato di una Stazione appaltante è il TAR Sicilia con la sentenza n. 2091/2023, che ha respinto il ricorso presentato da un altro concorrente per il quale l'assegnazione di un servizio a un RTI dopo aver presentato un ribasso del 100% sui costi comprimibili determinava la violazione dell’art. 97 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Sulla questione, il giudice amministrativo ha preliminarmente ricordato che l'interpretazione degli atti amministrativi, compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti; se vi sono omissioni o ambiguità nelle singole clausole, si ricorre ad altri canoni ermeneutici che in materia di procedure di gara ad evidenza pubblica rispondono alla necessità di attuare il principio del favor partecipationis. Ciò implica che, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, va preferita la soluzione che tende ad estendere la platea dei partecipanti alla gara, e non quella restrittiva della partecipazione.
Costi comprimibili e sostenibilità dell'offerta
Nel caso in esame, né nella lettera di invito né nel disciplinare era presente un’esplicita preclusione alla formulazione di ribassi del 100% sulla quota degli oneri di gestione (definiti appunto “comprimibili” in quanto solo su di essi l’operatore economico può effettuare il ribasso in sede di elaborazione della sua offerta, non essendo al contrario possibile ribassare la quota “incomprimibile” relativa ai costi del personale).
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi, “qualora il bando di gara ha nettamente distinto una parte del valore del contratto di appalto come spesa incomprimibile (quella afferente al costo del personale) mentre nulla ha specificato con riferimento alla restante parte della base d'asta, ha di fatto consentito che l'offerta del ribasso, senza limite, possa giungere fino alla misura del 100%, salvo poi a doverlo giustificare”. Un orientamento confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: detto ribasso non costituisce di per sé causa di anomalia dell’offerta, che è invece ammesso, nei casi in cui l’offerente dimostri che l’offerta sia, comunque, remunerativa e sostenibile.
In altri termini, in sede di valutazione delle offerte anomale, la Stazione Appaltante, può legittimamente ammettere un ribasso del 100% sull’importo del servizio, a condizione che l’O.E. dimostri che l’offerta di cui trattasi non inciderà sulla corretta esecuzione dell’appalto.
In questo caso l’aggiudicataria aveva specificato di avere ottenuto dei contratti di sponsorizzazione che avrebbero permesso di avere un guadagno, cosa che le ha permesso di presentare un’offerta con ribasso pari al 100%,.
Nessuna violazione quindi dell’art. 97, d. lgs. 50/2016: la stazione appaltante ha valutato l’anomalia delle offerte, chiedendo agli operatori economici giustificazioni sul perché di un ribasso pari al 100% della quota comprimibile dei costi, giustificazioni regolarmente fornite dal RTI e valutate positivamente dalla stazione appaltante; né vi è stata violazione dell’art. 97, comma 6, poiché le giustificazioni rese dal RTI aggiudicatario non attengono ai minimi salariali (rientranti nella parte dei costi non comprimibili in base alla lex di gara e sui quali l’operatore economico non ha formulato alcun ribasso), bensì agli oneri di gestione (parte dei costi comprimibili) e alla diversa fonte del profitto, individuata nei contratti di sponsorizzazione.
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