Riforma Codice dei contratti, ANAC ridimensionata

di Gianluca Oreto - 27/05/2022

Che si tratti di un vero ridimensionamento dei ruoli è ampiamente chiaro. Ciò che si legge tra le righe delle direttive fissate nel disegno di legge delega al Governo per la riforma del Codice dei contratti, è anche un cambio di rotta, in cui a guidare la nave non ci sarà più l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il ruolo dell'ANAC nel D.Lgs. n. 50/2016

Sin dalla pubblicazione della Legge 28 gennaio 2016, n. 11 che delegava al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fu immediatamente chiaro il quadro normativo che si sarebbe dovuto sviluppare e i soggetti principali preposti a farlo.

Nei piani del Governo vi era il recepimento delle direttive unitamente alla voglia di "semplificare" il precedente quadro normativo composto da un sistema duale "Codice-Regolamento di attuazione" che non era mai decollato veramente, soprattutto a causa della distanza nella pubblicazione del d.P.R. n. 207/2020 rispetto al D.Lgs. n. 163/2006 che in 10 anni di operatività a subito continue modifiche e correttivi.

L'idea era quella di semplificare esplodendo questo sistema duale in un Codice più snello (il D.Lgs. n. 50/2016) e dei provvedimenti attuativi che avrebbero emanato i Ministeri e l'ANAC con linee guida vincolanti e non.

L'art. 1, comma 1 della Legge n. 11/2016 fissò, quindi, criteri e direttive per il Governo, tra le quali:

  • l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
  • un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici;
  • la definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara;
  • l'attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;
  • l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;
  • la creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione;
  • l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti.

Al comma 2 viene chiaramente scritto "Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa".

Il ruolo dell'ANAC nella riforma del Codice dei contratti

Cosa ne resterà dell'ANAC nel prossimo Decreto Legislativo che sostituirà l'attuale è facilmente comprensibile leggendo la nuova delega che il Parlamento darà al Governo per la riforma del Codice dei contratti.

Tra i nuovi criteri e le nuove direttive l'ANAC viene menzionata una sola volta: "procedere alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza" (art. 1, comma 1, lettera a-bis introdotta alla Camera in sede referente).

Tornerà in auge la vecchia funzione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che era stata assorbita per dar più peso all'ANAC.

Chiaro è che ne processo di riordino si terranno (probabilmente) in considerazione le tante linee guida, bandi tipo, determinazioni, delibere, atti... pubblicati e revisionati più volte negli ultimi anni.



© Riproduzione riservata