Riforma Codice dei contratti: i due livelli di progettazione
di Redazione tecnica - 27/10/2022
Sin dalla Legge n. 109/94, la progettazione è sempre stata articolata su tre livelli che costituiscono «successivi approfondimenti tecnici». Articolazione che è stata ripresa all'interno del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) nell'art. 23.
I tre livelli di progettazione del Codice dei contratti pubblici
I 3 livelli di progettazione contenuti all'interno dell'attuale Codice dei contratti hanno differenti scopi e funzioni:
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica cristallizza il momento della scelta dell’amministrazione in base alle esigenze della collettività (art. 23, comma 5);
- il progetto definitivo contestualizza l’intervento nel contesto urbano e territoriale costituendo, di norma, il momento di acquisizione di pareri, nulla osta, ecc., di altre amministrazioni competenti nonché l’avvio delle procedure espropriative (art. 23, comma 7);
- il progetto esecutivo determina ogni dettaglio del lavoro da realizzare (art. 23, comma 8).
Livelli che hanno un sempre maggior grado di dettaglio e di precisione sia dal punto di vista tecnico che economico.
La legge delega e lo Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici
Tali livelli di progettazione potrebbero subire una "sforbiciata" all'interno della prossima riforma del Codice dei contatti che al momento è ferma ad uno Schema preliminare predisposto dal Consiglio di Stato.
Uno schema preliminare che evidentemente ha preso in considerazione uno dei princìpi e criteri direttivi contenuti all'interno della legge delega n. 78/2022 che all'art. 1, comma 2, lettera q) prevede la:
semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell’attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L'art. 41 dello schema predisposto dal Consiglio di Stato definisce due livelli di successivi approfondimenti tecnici:
- il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- il progetto esecutivo.
Il dettaglio dei contenuti dei due livelli di progettazione è rimandato all'allegato XII (non ancora disponibile) che stabilisce anche:
- il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre;
- le prescrizioni per la sua redazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente;
- i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica;
- in caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.
Gli obiettivi della progettazione
La progettazione in due livelli ha l'obiettivo di assicurare:
- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
- il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica;
Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
- individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- è redatto tenendo conto delle linee guida adottate con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti volti al rispetto degli obiettivi;
- individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
- contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte.
Per le opere proposte in variante urbanistica, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.
Il progetto esecutivo
Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:
- sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- è corredato dal piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.
In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.
Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento, e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.
Oneri della progettazione e spese strumentali
Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente.
Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, trasferite all’Agenzia del demanio.
La progettazione di servizi e forniture
Di regola la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L’allegato XII definisce i contenuti minimi del progetto.
Il costo del lavoro
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
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