Riforma Codice dei contratti: entrata in vigore con transitorio?
di Redazione tecnica - 28/03/2023
Sarà una nuova riforma epocale quella che sarà approvata oggi dal Consigli dei Ministri relativamente alle norme che regolano il comparto dei lavori pubblici. Una riforma nata e voluta all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che ha necessitato di un anno per la definizione della legge delega e meno di 6 mesi per lo schema di Decreto Legislativo predisposto dal Consiglio di Stato.
Codice dei contratti: parola d'ordine semplificazione
La parola d'ordine, come spesso accaduto negli ultimi anni, è "semplificazione" e da qui la necessità di tagliare burocrazia, spingere sull'appalto integrato e sulla digitalizzazione delle procedure.
Benché nel corso di questi mesi siano state tante le osservazioni arrivate da Camera, Senato, Anticorruzione, Regini, costruttori e professionisti dell'area tecnica, la scelta è stata quella di mantenere gli impegni presi pubblicando in Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo Decreto Legislativo entro il 31 marzo 2023 (la delega scade il 9 aprile).
Codice dei contratti: le ultime modifiche
Il testo che dovrebbe uscire dal Consiglio dei Ministri di oggi sarà profondamente diverso dallo schema di Decreto Legislativo che conosciamo e che era stato inviato alle Camere per il parere. Dovrebbero essere molte le novità previste a cominciare dal "dissenso costruttivo" per chi si oppone alla realizzazione di un'opera strategica e dovrà motivarne il disaccordo proponendo delle soluzioni alternative.
Sulla base del "principio del risultato", sembrerebbe che alla fine la scelta sia stata quella di spingere sull'appalto integrato in modo da ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Accolte le richieste dei costruttori in merito al meccanismo automatico di revisione dei prezzi nel caso in cui gli aumenti superino il 5%.
Da capire, invece, il che modo il Governo abbia valutato la possibilità (richiesta da Camera e Senato), nell'ipotesi di subappalto "a cascata", di estendere ai subappalti oggetto di ulteriore subappalto tutte le disposizioni di carattere obbligatorio previste dal Codice a carico dell'operatore economico titolare del contratto all'atto della manifestazione della volontà di procedere con il subappalto principale.
Dovrebbero cambiare anche le soglie previste per i lavori che potranno essere effettuati senza gara così come gli importi per evitare l'utilizzo di stazioni appaltanti qualificate.
Dovrebbero esserci delle novità anche per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria che nello schema di Codice dei contratti non avevano alcun riferimento a tabelle ministeriali per la determinazione dei compensi da porre a base di gara.
Codice dei contratti: l'entrata in vigore
Ma l'argomento certamente più caldo riguarda l'entrata in vigore delle nuove regole che dovrebbe essere posticipata per scongiurare il pericolo di un eventuale blocco delle procedure di gara (così come accaduto nel 2016 con il D.Lgs. n. 50).
Ma l'entrata in vigore posticipata dovrebbe servire anche per la pubblicazione di un correttivo visto che l'art. 1, comma 4 ultimo periodo della Legge delega n. 78/2022 concede al Governo due anni per correggere e integrare il nuovo Codice dei contratti con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi criteri previsti per la pubblicazione del Decreto Legislativo.
Nella giornata di oggi nuovi aggiornamenti.
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