Rimozione amianto: ok alle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio

di Redazione tecnica - 26/02/2024

Tra le spese agevolabili tra quelle sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, rientrano anche quelle sostenute per la rimozione dell’amianto, con un ulteriore vantaggio: per ottenere la detrazione non è necessario effettuare per forza un intervento di ristrutturazione.

Rimozione amianto: ok alle detrazioni anche senza ristrutturazione edilizia

La conferma arriva da Fisco Oggi, rispondendo a un contribuente che ha richiesto se le spese per la rimozione e la sostituzione dell’eternit in un immobile appena acquistato siano detraibili.

Secondo quanto previsto dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), è possibile ottenere una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, fino a 48mila euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

  • a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
  • b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriori alla disposizione in esame;
  • d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
  • f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Fino al 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe, l’aliquota di agevolazione è stata elevata al 50%, su un massimale di spesa di 96mila euro.

Quando spettano le detrazioni per la rimozione amianto

Secondo la lettera l) del comma 1 dell’art. 16 bis, le spese sostenute per la rimozione dell’amianto sono agevolabili sia su singole unità immobiliari, che su parti comuni di degli edifici e le detrazioni spettano:

  • a prescindere dalla categoria edilizia in cui rientrano;
  • anche se non è in corso un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Proprio per questo, conclude il Fisco, è possibile portare in detrazione anche solo le spese sostenute per il trasporto in discarica da parte di aziende specializzate.



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