Rimozione barriere architettoniche: il Fisco sul trattamento IVA al 4%
di Redazione tecnica - 28/01/2025
Nel caso in cui gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche all’interno di strutture museali permettano la piena fruibilità, l’accessibilità e l’inclusività degli spazi, essi possono usufruire del trattamento IVA agevolata al 4%.
Rimozione barriere architettoniche con IVA al 4%: l'ok del Fisco sui musei
La conferma arriva con la risposta dell’Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2024, n. 267, in relazione al quesito di un Comune intenzionato a effettuare degli interventi di rimozione delle barriere architettoniche e del miglioramento dell’accessibilità degli spazi museali finanziati nell’ambito del programma “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” del PNRR – Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del NextGenerationEU. Tutti gli interventi saranno realizzati seguendo le procedure previste dal Codice degli Appalti Pubblici.
Rimozione barriere architettoniche: la normativa di riferimento
Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il numero 41-ter) della Tabella A, parte seconda, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% per le prestazioni di servizi legate a contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di opere volte al superamento delle barriere architettoniche.
La definizione di “barriere architettoniche” è regolata:
- dall’articolo 2 del D.M. 236/1989, in attuazione della Legge n. 13/1989;
- dall’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 503/1996.
Secondo queste normative, le barriere architettoniche includono:
- ostacoli fisici che limitano la mobilità di chi ha una capacità motoria ridotta o impedita;
- elementi che impediscono un uso comodo e sicuro degli spazi;
- la mancanza di accorgimenti per favorire l’orientamento e la sicurezza, in particolare per persone con disabilità visive o uditive;
Le Linee Guida per i musei
Il Fisco ha richiamato anche il D.M. 28 marzo 2008, che fornisce indicazioni specifiche per il superamento delle barriere nei luoghi di interesse culturale, ampliando il concetto di accessibilità per includere:
- persone con difficoltà temporanee o patologie specifiche(es. convalescenti, anziani, donne in gravidanza, soggetti cardiopatici etc).
- situazioni di disagio sensoriale o psicologico.
Nel contesto culturale, le barriere architettoniche non sono infatti solo ostacoli fisici (es. gradini o rampe troppo ripide), ma anche:
- percorsi con pavimentazioni scivolose o sconnesse;
- scale senza corrimano;
- mancanza di segnaletica chiara o indicazioni tattili;
- luoghi di attesa senza protezioni adeguate dagli agenti atmosferici nel caso di spazi all’aperto;
Da questo punto di vista rilevano i concetti di accessibilità e fruibilità:
- l’accessibilità riguarda il rispetto delle norme per garantire spazi sicuri e autonomi per persone con disabilità;
- la fruibilità l’effettiva possibilità di utilizzo degli spazi, anche senza un’adeguata progettazione specifica.
Sempre il D.M. del 2008 (par. 1.3.2) ricorda che anche il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.Lgs. n. 42/2004), pur non richiamando espressamente le barriere architettoniche, pone in varie disposizioni l'accento sulla fruizione pubblica, e di conseguenza sull'accessibilità, quale scopo primario della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.
Secondo quanto previsto dal DM 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e lo sviluppo dei musei”, il museo “deve risultare accessibile e fruibile in ogni sua parte pubblica alla totalità dei visitatori, specificando che anche i visitatori con svantaggi di vario genere devono essere messi in grado di fruire pienamente della visita e dei servizi, con attenzione alle disabilità sensoriali nella progettazione dell'allestimento, specificando anche il riferimento alla leggibilità delle didascalie. Ogni museo è tenuto, anche nel rispetto della normativa vigente, a dedicare impegno e risorse affinché l'accesso al museo sia garantito a tutte le categorie di visitatori utenti dei servizi, rimuovendo barriere architettoniche e ostacoli di ogni genere che possano impedire o limitarne la fruizione a tutti i livelli”.
Le Linee Guida nel complesso prevedono per queste strutture che:
- tutti i percorsi devono essere privi di ostacoli;
- vanno evitati passaggi angusti ed elementi sospesi difficilmente percepibili, specialmente dai non vedenti, eventuali dislivelli vanno opportunamente segnalati;
- vanno creati percorsi diversificati per permettere anche visite brevi, limitatamente alle opere di maggior valore
- vanno identificati i vari percorsi attraverso l'uso appropriato di una idonea segnaletica, delle luci, dei colori, dei programmi che guidano l'utente per tutta la durata della visita
- va verificato che arredi e attrezzature siano funzionali per un agevole uso da parte di chiunque e collocarli in modo che non siano d'ostacolo o costituire fonte di pericolo, sfruttandoli anche come punti di riferimento e linee guida;
- vanno previsti idonei sussidi quali mappe, tattili e non, brochure e audioguide da mettere a disposizione del visitatore elaborate in modo da rispettare i principi della leggibilità e accessibilità, prevedere anche un numero adeguato di prestazioni multimediali accessibili.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma quindi che, per quanto riguarda la fattispecie in esame, considerato che gli interventi sono volti a potenziare l'accessibilità e la fruibilità del museo, si possa applicare l’aliquota IVA ridotta al 4%, purché i lavori rispettino:
- le prescrizioni delle Linee guida del D.M. 2008, che a loro volta richiamano i criteri del D.M. 236/1989.
- l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità del museo per tutte le categorie di utenti, inclusi coloro con difficoltà motorie o sensoriali.
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