Riqualificazione piccoli Comuni: scadenze e chiarimenti sul bando
di Redazione tecnica - 04/08/2023
C’è tempo fino alla mezzanotte di mercoledì 9 agosto per la comunicazione, da parte dei soggetti interessati, di un indirizzo PEC al Dipartimento Casa Italia e potere presentare domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni.
Si tratta di un adempimento funzionale al completamento della prima fase del bando. L’indirizzo verrà utilizzato per l’invio di una notifica di conferma, mentre il link univoco per la presentazione del/i progetto/i verrà inviato successivamente alla stessa PEC.
Riqualificazione piccoli Comuni: il Piano Nazionale
L’art. 3 della legge n. 158/2017, recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni", ha disposto l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, con l’obiettivo di favorire l’adozione di misure in favore dei residenti e delle attività produttive insediate nei piccoli Comuni.
Per l’utilizzo del Fondo è stata prevista la predisposizione di un “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni", per il quale il Dipartimento Casa Italia ha redatto un bando con i termini perentori di presentazione della domanda di inserimento dei progetti e i criteri per la loro selezione.
Il Bando è rivolto esclusivamente ai piccoli Comuni che rientrano nell’elenco definito con DPCM 23 luglio 2021 che, singolarmente o per il tramite delle Unioni di comuni a cui appartengono, ovvero tramite convenzione, possono presentare un progetto nel limite massimo finanziabile di 700mila euro. Per i progetti presentati in forma associata, l’importo di 700 mila euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l’Unione presenta il progetto.
I progetti possono riguardare:
- a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;
- f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
- g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;
- h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.
Bando Riqualificazione Piccoli Comuni: le FAQ del Dipartimento Casa Italia
In relazione al Bando, il Dipartimento Casa Italia ha anche pubblicato alcune FAQ di chiarimento. Le riportiamo qui integralmente.
1. Quando scadono i termini per comunicare la Pec istituzionale?
In attuazione dell’articolo 5, comma 1, del Bando i Comuni avranno tempo fino alla mezzanotte del 9 agosto per comunicare il proprio indirizzo di PEC istituzionale compilando il questionario riportato al seguente link: https://bandopiccolicomuni.governo.it .
2. In caso di convenzione tra Comuni, deve comunicare la PEC solo il Comune capofila o l’obbligo si estende a tutti i firmatari della convenzione?
L’obbligo ricade su tutti i Comuni firmatari della convenzione.
3. In caso di Unioni o comunità montane, quale ente deve comunicare la PEC?
Le unioni o le Comunità montane, in quanto Enti pubblici, devono provvedere autonomamente alla comunicazione dell’indirizzo PEC.
4. Un Comune ha comunicato il proprio indirizzo PEC al fine di accedere al bando, tuttavia ritiene di dover stipulare una convenzione con un altro Comune: l’invio del proprio indirizzo mail comporta qualcosa? Occorre annullarlo?
No. È opportuno che tutti i soggetti firmatari della convenzione comunichino singolarmente il proprio indirizzo PEC.
5. Entro quando va formalizzata la convenzione?
La convenzione deve essere formalizzata prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando.
6. Il progetto da presentare può riguardare 2 priorità differenti di interventi?
Per esempio un intervento di recupero di terreni abbandonati su un Comune ed una riqualificazione di infrastrutture sull’altro? No, la scelta dell’ambito di intervento deve essere univoca per la successiva attribuzione dei punteggi.
7. Quando i Comuni appartenenti ad un’Unione sono obbligati a partecipare per il tramite dell’Unione stessa?
L’obbligo sussiste quando il progetto rientra in una delle funzioni delegate dell’Unione. Diversamente possono partecipare da soli o in convenzione con altri Comuni.
8. I Comuni convenzionati devono presentare 1 progetto unitario o ogni Comune presenta 1 proprio progetto?
L’adesione alla convenzione prevede un’attività di coordinamento tra Comuni. L’intervento deve essere unico per tutti i soggetti convenuti.
9. Il mio Comune non compare tra gli enti ammessi alla presentazione della domanda. È possibile modificare l'elenco?
Il Dpcm 23 luglio 2021, adottato in particolare in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 158 del 2017, individua puntualmente i possibili beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 2 dello stesso articolo. Il comma 3 dispone che “In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione”. Alla data di entrata in vigore del Dpcm 23 luglio 2021, il decreto si è dovuto attenere all’ultimo censimento generale della popolazione pubblicato ufficialmente e relativo al 2011 essendo stato pubblicato successivamente il censimento più aggiornato. La mancata iscrizione all'interno del predetto elenco esclude automaticamente l'Ente dalla possibilità di comunicare le PEC e partecipare al bando.
10. Può presentare una domanda un'associazione o un consorzio di comuni?
No: associazioni, consorzi, accordi e altre forme associative tra Comuni diverse dalla “convenzione” o da quelle previste dagli articoli 27, 29 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, sono esclusi dal bando.
11. Esiste un numero massimo di Comuni che possono sottoscrivere una Convenzione?
No, non esiste limite al numero dei comuni che devono in ogni caso essere inclusi nel Dpcm del 23 luglio 2021.
Infine, il Dipartimento segnala che, completata la prima fase, verrà comunicato ai Comuni e alle Unioni di comuni ammessi l’avvio della fase successiva per l’inserimento della domanda (dall’11 settembre al 3 ottobre 2023).
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