Riqualificazione strutture ricettive: ok al credito di imposta
di Redazione tecnica - 24/11/2022
Con la risoluzione del 23 novembre 2022, n. 70/E, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice tributo da utilizzare per il credito d’imposta relativo a interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, previsto dall’art. 79 del D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto).
Riqualificazione strutture ricettive: ok al credito d'imposta
Il Decreto ha previsto infatti un credito di imposta del 65%, da utilizzare esclusivamente in compensazione, per le spese sostenute da parte di strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta per interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture stesse e che hanno presentato apposita istanza. Il credito può essere utilizzato per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.
In particolare ai sensi del DM del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022 (articolo 5, comma 7), è necessario presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Lo stesso Ministero del Turismo comunica telematicamente al Fisco l’elenco delle strutture ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il codice tributo per il credito d'imposta
Per consentire l’utilizzo in compensazione è stato istituito il codice tributo “6991”, denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
La corretta compilazione del modello prevede l’inserimento del codice:
- nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle Entrate verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
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