Risoluzione del contratto: il MIT sulla procedura di riaffidamento dei lavori

di Redazione tecnica - 09/09/2024

Nel caso di risoluzione del contratto di esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante deve procedere, per come previsto dall’art. 110, comma 1, del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), al riaffidamento interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e presenti in graduatoria, in modo da stipulare un nuovo contratto per il completamento delle opere. 

Qual è la procedura corretta da seguire, quando il numero degli OE collocati utilmente nella graduatoria finale della gara di appalto è elevato?

Riaffidamento appalto: come procedere dopo la risoluzione del contratto?

Il dubbio è stato posto da una SA impegnata nel riaffidamento di un contratto di lavori, la cui procedura di gara aveva portato alla redazione di una graduatoria comprendente 38 imprese.

In particolare la stazione appaltante ha richiesto:

  • se fosse obbligata a seguire necessariamente il dettato normativo dell'art. 110, comma 1, del d.Lgs. n. 50/2016, interpellando singolarmente e progressivamente tutte le ditte utilmente collocate nell'originaria graduatoria, fino a trovare quella disposta ad eseguire le opere rimanenti alle medesime condizioni dell'originario appaltatore (stesso ribasso d'asta). In questo caso, per abbreviare i tempi, se fosse possibile inviare un’unica richiesta di interpello contemporaneamente a tutte le ditte;
  • se invece di applicare l’art. 110, potesse procedere ad effettuare una nuova gara di appalto

Il parere del MIT

Con il parere del 18 luglio 2024, n. 2831, il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT ha confermato che il riaffidamento del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti) va effettuato interpellando, in ordine di classifica, gli OE posizionati utilmente in graduatoria. 

Attenzione però: non è però possibile procedere con un unico interpello, ma questo deve essere posto progressivamente.

Inoltre non è possibile indire una nuova procedura di gara: la stazione appaltante deve avvalersi degli esiti della competizione espletata e attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento, né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di classificazione dei concorrenti.



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Parere