Rivalutazione aree edificabili: le misure nel Decreto Energia
di Redazione tecnica - 18/05/2022
Con l’art. 29, comma 2, del D.L. 17/2022 (Decreto “Bollette” o “Energia”), come convertito con Legge n. 34/2022, è stata reintrodotta la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili possedute da soggetti non esercenti attività d’impresa, su cui negli anni è stato applicato un progressivo aumento dell’aliquota relativa all’imposta sostitutiva dell’IRPEF, giunta oggi al 14%.
Rivaluazione aree agricole ed edificabili: il dossier ANCE sul Decreto Energia
Ne parla l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) in un dossier dedicato proprio alle misure fiscali d'interesse contenute nel provvedimento. Come spiega ANCE, la nuova rivalutazione viene adesso consentita per i terreni (e le partecipazioni non quotate) posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
In particolare, in fase di conversione in legge del D.L. 17/2022, è stato spostato dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 il termine per effettuare la rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito del 14% dell’intero valore rivalutato delle aree.
L’imposta sostitutiva può essere:
- versata integralmente entro il 15 novembre 2022;
- rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 15 novembre di ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024.
Nel documento si specifica anche che:
- la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati sempre entro il 15 novembre 2022;
- sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Effetti fiscali della rivalutazione
Infine, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a, e b, del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR, la rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate con la vendita degli stessi immobili, come redditi diversi. Questo perché a seguito della rivalutazione, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della determinazione delle plusvalenze.
Ad ogni modo, conclude ANCE, a causa dell’ulteriore aumento al 14% dell’imposta sostitutiva, la misura appare ormai di scarso favore per i beneficiari, in termini di risparmio fiscale rispetto all’IRPEF da corrispondere sulla plusvalenza in sede di cessione del bene.
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