Rotazione appalti e affidamento diretto: i pareri del MIMS
di Redazione tecnica - 25/03/2022
Affidamento diretto senza procedura di gara: ci sono delle condizioni ben precise per la sua applicazione, in armonia con il principio di rotazione previsto dalla legge n. 120/2020 (conversione con modificazioni del D.L. n. 76/020, cd. "Decreto Semplificazioni").
Affidamento diretto e rotazione operatori: i pareri del MIMS
Sull'argomento è tornato il Servizio Contratti Pubblici del MIMS, con due interessanti quesiti a cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha risposto con i pareri n. 1155 del 31 gennaio 2022 e n. 1156 del 31 gennaio 2022. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020 e ss.mm.ii., una Stazione Appaltante ha richiesto:
- se sia possibile affidare allo stesso operatore economico più contratti consecutivi aventi ad oggetto commesse rientranti nella stessa categoria merceologica, oppure nella stessa categoria di lavori oppure ancora nello stesso settore di servizi, se il valore complessivo dei successivi contratti è inferiore alle soglie per cui è consentito l'affidamento diretto;
- nel caso di operatore economico uscente selezionato con procedura aperta, se sia possibile affidare allo stesso, in via diretta, senza l'obbligo della rotazione, un nuovo contratto avente ad oggetto una prestazione rientrante nello stesso settore di servizi del contratto precedente, quando il nuovo contratto è di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020.
Ricordiamo che l’art. 1, comma 2, lettera a) disciplina le procedure “per l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.
Rotazione nel caso di contratti consecutivi
In relazione al primo quesito, il MIMS ha precisato che si tratta di un caso in cui trova applicazione il principio di rotazione, come declinato dalle linee guida ANAC n. 4, al punto 3.6 e seguenti e che tale principio non è stato derogato dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii. La stazione appaltante, può adottare un apposito regolamento con cui disciplinare la rotazione distinguendo fasce di importo, categorie etc. Attenzione però: il principio di rotazione non è inderogabile ed esso può essere disatteso previa idonea motivazione legata al caso concreto, oppure, come specificato nelle stesse Linee Guida ANAC n. 4, “in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione ".
Affidamento diretto a operatore uscente
Nel caso invece di un operatore economico uscente selezionato con procedura aperta, come specificato con il parere n. 1156, va applicato il principio di rotazione, salvo il caso in cui la SA non abbia adottato apposito regolamento distinguendo per fasce di importo e l'eventuale affidamento diretto rientri, appunto, in una diversa fascia di importo. Si tratta ad ogni modo di un principio derogabile previa idonea motivazione, nonché in caso di procedura c.d. "aperta al mercato".
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