Rottamazione TV: Pubblicato il decreto del MISE
di Redazione tecnica - 10/08/2021
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021 il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2021 recante “Modalità di erogazione dei contributi per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti”
Con il decreto vengono fornite indicazioni per l’accesso
all’erogazione del contributo per l’acquisto di apparecchi Tv,
previo riciclo dei modelli obsoleti, come previsto dall’articolo 1
comma 614
della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). La norma ha
introdotto il bonus Tv per incentivare il corretto
smaltimento e la sostituzione dei vecchi modelli non idonei alla
ricezione dei programmi compatibili con i nuovi standard
tecnologici Dvb-T2 Hevc Main 10.
Bonus attuale e bonus precedente cumulabili
Il bonus attuale, cumulabile con quello introdotto dall’articolo 1 comma 1039 lettera c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018),è destinato a tutti coloro che rottamano e acquistano un nuovo apparecchio Tv indipendentemente dal reddito posseduto. Non occorre, infatti, avere un Isee inferiore a 20.000 dimostrare il proprio reddito come nel caso del citato comma 1039; la sola condizione prevista è che il modello da sostituire sia obsoleto cioè acquistato prima del 22 dicembre 2018 e, per questo, non adatto a recepire i programmi trasmessi con le nuove tecnologie e venga smaltito correttamente. L’agevolazione è concessa dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi.
Destinatari del bonus ad ampio raggio
Il contributo è riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un
solo apparecchio Tv, tra quelli compresi nell’elenco dei prodotti
idonei stilato dal Mise e disponibile sul sito ministeriale, sotto forma di sconto
praticato dal venditore all’utente finale, per un importo pari al
20% del prezzo di vendita (comprensivo dell’Iva), nel limite
massimo di 100 euro.
Possono aderire al bonus rottamazione Tv, senza limiti di
Isee, tutti i cittadini residenti in Italia, intestatari del canone
Rai (addebitato in bolletta o che corrispondono il canone tramite
F24 al momento della richiesta del contributo), nonché le persone
fisiche, residenti in Italia, che al 31 dicembre 2020 risultino di
età pari o superiore a 75 anni e, in quanto tali, siano esentati
dal pagamento del canone Rai.
Per richiedere lo sconto è sufficiente avere un apparecchio da
rottamare e presentarsi dal rivenditore al momento dell’acquisto o
all’isola ecologica autorizzati con il modulo (doc - pdf)
compilato, con cui l’utente finale attesta il conferimento del
bene, autocertifica la titolarità dell’abbonamento Rai e la non
conformità dell’apparecchio Tv (in quanto acquistato prima del 22
dicembre 2018). Il modulo, controfirmato dal venditore o
dall’addetto del centro raccolta, va consegnato all’atto di
acquisto, unitamente a una copia del documento di identità e del
codice fiscale dell’acquirente, pena il mancato riconoscimento del
beneficio.
Cosa deve fare il venditore
L'elenco dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa è
pubblicato sul sito del ministero dello Sviluppo economico. Possono
registrarsi tutti i rivenditori in possesso di partita Iva, senza
ulteriori qualifiche.
Per effettuare lo “sconto rottamazione” il venditore deve avvalersi
del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle
entrate attraverso il quale trasmette una comunicazione, a pena di
inammissibilità, che contenga:
- il codice fiscale del venditore
- il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell’utente finale
- i dati identificativi dell’apparecchio per consentirne la verifica di idoneità
- il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’Iva.
Il Mise verifica l’idoneità dell’apparecchio acquistato, che
l’utente non abbia usufruito del contributo e la disponibilità
delle risorse finanziarie occorrenti per l’erogazione e ne dà
comunicazione all’Agenzia delle entrate che, a sua volta, verifica
i dati e comunica al venditore, mediante rilascio di apposita
attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure
l’impossibilità ad applicarlo.
L’operazione è annullata se l’acquisto non si conclude o nel caso
di restituzione.
Sconto recuperato con il credito d’imposta
Lo sconto praticato è poi recuperato dal venditore mediante
credito di imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi,
utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17
del Dlgs n. 241/1997), a decorrere dal secondo giorno lavorativo
successivo alla ricezione dell’attestazione da parte del servizio
telematico. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al credito di imposta in esame non si applicano i limiti previsti
dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e dall’articolo
34, comma 1, della legge n. 388/2000.
Il credito è utilizzabile in compensazione in misura non superiore
all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni,
pena lo scarto del modello F24.
Nel caso di restituzione dell’apparecchio da parte dell’utente
finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite F24
telematico, del credito di imposta utilizzato.
Riassetto delle frequenze televisive
Per garantire, infine, un graduale e ordinato percorso verso le nuove tecnologie di trasmissione televisiva, il ministro dello Sviluppo economico ha firmato, il 30 luglio scorso, un decreto che rimodula il calendario del riassetto delle frequenze televisive nelle aree regionali, in cui è previsto che a partire dal 15 ottobre 2021 alcuni programmi nazionali verranno trasmessi esclusivamente con la codifica Dvbt/Mpeg4. Il decreto ha inoltre disposto l’introduzione dello standard tecnologico di trasmissione televisiva del digitale terreste Dvbt-2 a partire dal 1° gennaio 2023.
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