RTV Antincendio: la progettazione delle attività commerciali
di Redazione tecnica - 12/11/2024
È stato pubblicato sul sito dell’INAIL il Manuale “Prevenzione incendi per attività commerciali” nel quale viene affrontata la progettazione di un’attività commerciale, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 27 luglio 2010 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la RTV V.8, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
RTV attività commerciali: il nuovo manuale INAIL
A seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 e s.m.i.), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), emanando nel tempo una serie di specifiche RTV che mirano, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.
Esse comprendono:
- V.1 Aree a rischio specifico
- V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- V.3 Vani degli ascensori
- V.4 Uffici
- V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- V.6 Autorimesse
- V.7 Attività scolastiche
- V.8 Attività commerciali
- V.9 Asili nido
- V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- V.11 Strutture sanitarie
- V.12 Altre attività in edifici tutelati
- V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
- V.14 Edifici di civile abitazione
- V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
La nuova pubblicazione dell’INAIL approfondisce la RTV V.8, utilizzando la metodologia del caso studio, illustrandone l’applicazione pratica in contesti reali per fornire uno strumento utile ad affrontare le varie problematiche reali e ad inquadrare le stesse nel contesto del protocollo fornito dal Codice.
Nello specifico, viene affrontata la progettazione di un centro commerciale oggetto di ristrutturazione, confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 27 luglio 2010 e s.m.i. (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la RT V V.8, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità e per le soluzioni conformi, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
Attività commerciali: la normativa applicabile
Per la progettazione di un’attività commerciale è ancora possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RT tradizionale di cui al d.m. 27 luglio 2010 e s.m.i.;
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 23 novembre 2018 e s.m.i.: V.8 “Attività commerciali”.
INAIL segnala che, individuato uno dei due percorsi normativi, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari.
Per le attività non rientranti nel proprio campo di applicazione, la RTV V.8 potrà comunque costituire un valido riferimento per la progettazione antincendio.
Anche per questa RTV non sono previste specifiche indicazioni per le attività commerciali “sotto soglia” (superficie lorda non superiore a 400 mq).
Proprio per questo, la scelta di una o dell’altra norma di riferimento può condurre a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- maggiore flessibilità del Codice, con possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.
Sarà quindi il progettista a stabilire preliminarmente quale regola tecnica convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.
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