La nuova regola tecnica verticale (RTV) sulle strutture sanitarie nel codice di prevenzione incendi

di Mauro Malizia - 12/04/2021

Il 9 maggio 2021 entra in vigore il D.M. 29 marzo 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”. Il provvedimento introduce il capitolo V.11 (Strutture sanitarie) della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. (cd. “Codice di prevenzione incendi”, di seguito “Codice”).

Inoltre, il D.M. 29 marzo 2021 aggiunge nel campo di applicazione del codice l’attività n. 68 dell'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq).

Le citate norme tecniche si possono applicare alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (9 maggio 2021) o a quelle di nuova realizzazione.

In alternativa, per le strutture sanitarie, si possono continuare ad applicare le norme tecniche di prevenzione incendi “tradizionali” di cui al D.M. 18 settembre 2002 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

Procedura di informazione comunitaria

Lo schema di regola tecnica verticale, approvato Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è stato inviato alla Commissione europea il 15 ottobre 2020 con numero di notifica 2020/652/I, per la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, la quale si rende necessaria nel settore delle regolamentazioni tecniche relative a prodotti e servizi della società dell'informazione.

Il termine dello “status quo” è avvenuto il 18 gennaio 2021 ed il provvedimento, emanato con D.M. 29 marzo 2021, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 85 del 9 aprile 2021.

Le regole tecniche verticali

Come definito nel Codice, una “regola tecnica verticale” (di seguito RTV) è una regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella “regola tecnica orizzontale” (RTO), la quale è invece una regola tecnica applicabile a tutte le attività nel campo della prevenzione incendi.

Nella prima versione del Codice erano state inserite tra le RTV solamente quelle relative ad “Aree a rischio specifico”, “Aree a rischio per atmosfere esplosive” e “Vani degli ascensori” che, per loro particolare caratteristica si discostavano dallo schema standard di una “vera” regola tecnica verticale.

Uno degli obiettivi iniziali del progetto di semplificazione era quello di disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche, che trattasse la materia in maniera omogenea, e l’obiettivo potrà ritenersi attuato quando sarà completato l’inserimento di tutte le RTV ancora mancanti.

La RTV “Strutture sanitarie” si aggiunge a quelle ad oggi già emanate, relative a: “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” (introdotta dal D.M. 10 luglio 2020); “Asili nido” (introdotta dal D.M. 6 aprile 2020), “Attività commerciali” (introdotta dal D.M. 23 novembre 2018 e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020), “Attività scolastiche” (introdotta dal D.M. 7 agosto 2017 e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020), “Autorimesse” (introdotta dal D.M. 21 febbraio 2017 e successivamente sostituita prima dal D.M. 14 febbraio 2020 e successivamente dal D.M. 15 maggio 2020), “Attività ricettive turistico-alberghiere” (introdotta dal D.M. 9 agosto 2016 e successivamente sostituita dal D.M. 14 febbraio 2020), “Uffici” (introdotta dal D.M. 8 giugno 2016 e successivamente sostituita dal D.M. 14 febbraio 2020)

Caratteristiche comuni delle RTV

Nei decreti di approvazione è indicato che le norme tecniche si applicano ad attività individuate ad un numero specificato (es. n. 71, 66, 75, 67, 69 …) del D.P.R. n. 151/2011. Possono essere specificate eventuali esclusioni (es. rifugi alpini, camping, …) o sottintese limitazioni (es. solo autorimesse).

È di norma specificato che si applica ad attività “esistenti” alla data di entrata in vigore del decreto o di “nuova realizzazione”, senza distinzione, confermando quella che è una caratteristica che contraddistingue l’intero Codice rispetto alle tradizionali regole tecniche che di norma prevedono condizioni meno gravose per le attività “esistenti”.

Inoltre, nei decreti di approvazione, ad eccezione dell’ultima versione della RTV “Autorimesse” che ha espressamente abrogato il vecchio D.M. 1° febbraio 1986 rendendo così, per la prima volta, obbligatoria l’applicazione del codice anche per una regola tecnica verticale, è indicato che queste si possono applicare alle attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi.

La RTV Strutture sanitarie

Come si è detto, al capitolo V.11 sono riportate le specifiche indicazioni di prevenzione incendi sulle strutture sanitarie, che sono complementari o sostitutive rispetto a quelle previste nella “regola tecnica orizzontale” di cui ai restanti capitoli del Codice

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della nuova regola tecnica è il seguente:

  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno e residenze sanitarie assistenziali (RSA) con oltre 25 posti letto;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva (intesa come superficie lorda della struttura comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura stessa) superiore a 500 m2.

Inoltre, l’art. 3, comma 2 del D.M. 29 marzo 2021 ha stabilito che rientrano nel campo di applicazione del codice le attività indicate al n. 68 dell'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq).

In questo modo si è operato un sostanziale allineamento delle strutture rientranti nel campo di applicazione del codice di cui al D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. e quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

Relativamente alle case di riposo per anziani, queste non sono comprese nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 (che fa riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997), trattandosi di strutture a carattere residenziale che forniscono a ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria e infermieristica. Relativamente alle norme da applicare, il D.M. 18 settembre 2002, pur non cogente, può rappresentare un riferimento da ponderare in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti.

Per quanto concerne le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica (secondo capoverso della voce n. 68), qualora tali prestazioni di assistenza specialistica rese presso una struttura sanitaria con regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale con numero di posti letto inferiore a 25 siano fruibili anche da pazienti esterni, l’eventuale assoggettabilità è determinata tenendo conto della superficie della parte di struttura destinata all’erogazione delle prestazioni stesse.

Definizioni

Come noto, i termini e le definizioni sono in genere compresi nel capitolo G1 del Codice. Nello specifico paragrafo sono definite solamente eventuali specifiche terminologie ad uso esclusivo della specifica regole tecniche verticali.

In questo caso sono indicate le “Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante” (come ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, ecc.) e le “Apparecchiatura ad elevata tecnologia” (come risonanza magnetica, tomografia computerizzata, ecc.), per le quali sono confermate le stesse definizioni già contenute nel D.M. 18 settembre 2002.

Classificazioni

Le strutture sanitarie sono classificate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate (SA, SB e SC), alla quota di tutti i piani (HA, HB, HC, HD e HE) e in relazione al numero di posti letto (PA, PB, PC, PD e PE).

Le aree dell’attività sono invece classificate con la lettera iniziale T da TA (destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale o adibite ad unità speciali), TB (destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero), TC (destinate ad altri servizi pertinenti), TK (aree a rischio specifico), TM (depositi inseriti nella stessa struttura sanitaria), TT1 e TT2 (locali tecnici di rilevanza o di apparecchiature elettriche/elettroniche), TZ (altre aree).

Valutazione del rischio di incendio

Per quanto concerne la progettazione della sicurezza antincendio i profili di rischio, questi sono determinati secondo la metodologia di cui ai capitolo G.2 e G.3.

La regola tecnica verticale fornisce un’indicazione, non esaustiva, del profilo di rischio Rvita per alcune aree delle attività sanitarie, facendo presente che comunque il progettista può scegliere valori diversi da quelli proposti, purché indichi le motivazioni della scelta.

  • Rvita = D1, D2 per le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali (TA);
  • Rvita = B1, B2 per le aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero (TB);
  • Rvita = B1, B2 per le aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, adottando Rvita = A1, A2 non aperti al pubblico, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, …) (TC);
  • Le aree a rischio specifico, depositi, locali tecnici di rilevanza o di apparecchiature elettriche/elettroniche e altre aree in generale (TK, TM, TT, TZ) sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

Strategia antincendio

Per quanto concerne le strategie antincendio, devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti.

Sono riportate, per tutte le misure antincendio esclusa la Reazione al fuoco (per la quale nulla è aggiunto rispetto al cap. S.1), le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione dei vari capitoli da S.2 a S.10 della Sezione S, riguardanti: la Resistenza al fuoco (cap. S.2); la Compartimentazione (cap. S.3); l’Esodo (cap. S.4); la Gestione della sicurezza antincendio (cap. S.5);  il Controllo dell'incendio (cap. S.6); la Rivelazione ed allarme (cap. S.7); il Controllo di fumi e calore (cap. S.8); l’Operatività antincendio (cap. S.9); la Sicurezza impianti tecnologici e di servizio (cap. S.10).

Altre indicazioni

Sono fornite le limitazioni e le condizioni sulla possibilità di detenere bombole di gas medicali, bombole di gas tecnici non infiammabili, sostanze infiammabili per esigenze igienico sanitarie, ecc.

Attività non soggette

Infine, nell’ultimo paragrafo della RTV, sono fornite indicazioni sulle attività con un numero di posti letto non superiore a 25.

In particolare, per tali tipologie di attività, non soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, il testo rimanda alle prescrizioni della regola tecnica orizzontale fornendo indicazioni sui livelli di prestazione che si applicano per le misure antincendio di cui ai capitoli S.3, S.5, S.6 e S.7 per le aree di tipo TA.



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Documenti Allegati

DM 29 marzo 2021