RUP e direttore dei lavori: il MIT interviene sull'incompatibilità dei ruoli
di Redazione tecnica - 16/04/2025

Un tema rilevante emerso in fase di attuazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) riguarda le incompatibilità tra ruoli chiave nella gestione dei lavori pubblici, in particolare tra il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il Direttore dei Lavori (DL).
Incompatibilità RUP e DL: si estende ai collaboratori?
Esempio ne è il quesito sul quale il Supporto Giuridico del MIT è stato chiamato a rispondere con il parere del 3 aprile 2025, n. 3360: «Nel caso in cui, per interventi superiori a 1.500.000 euro, vi sia incompatibilità tra RUP e Direttore dei Lavori, tale incompatibilità si estende anche ai rispettivi collaboratori? Un soggetto può quindi essere contemporaneamente collaboratore del RUP e del DL?»
La questione, già sollevata in passato in relazione all’art. 113 del d.Lgs. n. 50/2016, si ripresenta oggi con riferimento all'art. 15 del d.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal Correttivo al Codice (d.Lgs. n. 209/2024).
Il chiarimento del MIT
Nel rispondere, il MIT ha sottolineato come non esista un divieto normativo assoluto che impedisca allo stesso soggetto di essere contemporaneamente collaboratore sia del RUP sia del Direttore dei Lavori.
A confermare la tesi sono tre elementi fondamentali:
- natura distinta dei ruoli: RUP e DL svolgono funzioni autonome, sebbene complementari. Il primo ha responsabilità trasversali sull’intero ciclo di vita dell’appalto; il secondo è figura tecnica incaricata dell’esecuzione del contratto.
- assenza di divieti normativi specifici: né il d.Lgs. n. 50/2016 né il nuovo d.Lgs. n. 36/2023 prevedono un’espressa incompatibilità per i collaboratori, purché siano rispettati i principi generali di imparzialità, trasparenza e assenza di conflitto di interessi.
- valutazione rimessa alla stazione appaltante: sarà compito dell’amministrazione verificare, caso per caso, se la sovrapposizione di incarichi risulti compatibile con l’articolazione organizzativa e le responsabilità connesse alle funzioni tecniche.
Per altro, come specificato nel parere, il Correttivo ha previsto la possibilità di delegare mere operazioni esecutive da parte del RUP ad altri soggetti (art. 15, comma 4, del Codice), ampliando così le possibilità di organizzazione flessibile da parte delle SA.
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