Salva Casa e accertamento di compatibilità paesaggistica: le indicazioni della Regione Lazio

di Redazione tecnica - 09/10/2024

Le disposizioni del Salva Casa (D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con legge 24 luglio 2024, n. 105) attendono una traduzione operativa delle norme, con il recepimento delle novità da parte di Comuni e Regioni.

È adesso il turno della Regione Lazio che, con la Delibera della Giunta Regionale del 3 ottobre 2024, n. 742, ha fornito le Indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica nell'ambito del procedimento per la sanatoria nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali, di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Accertamento di compatibilità paesaggistica: le previsioni del Salva Casa

Tra le modifiche al Testo Unico Edilizia introdotte dal Salva Casa ricordiamo:

  • la disciplina sulle variazioni essenziali di cui all’art. 32;
  • la disciplina dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36;
  • l'inserimento dell’art. 36-bis ha previsto il nuovo istituto dell’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali.

In particolare, la disciplina dell’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali di cui all’art. 36-bis prevede una specifica fase endoprocedimentale volta all’accertamento di compatibilità paesaggistica nel caso in cui le opere oggetto di istanza ricadano in area sottoposta a vincolo paesaggistico, disciplinata dai commi 4 e 5-bis dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 che prevedono:

“4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio- assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Rimane esclusa dall’applicazione della sanzione di cui all’art. 5-bis l’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del d.Lgs. n. 165/2001.

Infine, le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica, esclusi gli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.

 

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