Sanatoria edilizia 2025: le differenze tra accertamento di conformità sincrono e asincrono

di Redazione tecnica - 19/02/2025

La nuova disciplina introdotta dal Decreto Salva Casa (Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024) ha riscritto alcune regole fondamentali del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), in particolare distinguendo due diverse forme di sanatoria: l'accertamento di conformitàsincrono” e quello “asincrono”. Comprendere le differenze tra le due tipologie - rispettivamente disciplinate dagli articoli 36 e 36-bis - è fondamentale per orientarsi correttamente nella gestione delle irregolarità edilizie.

L’accertamento di conformità sincrono (art. 36)

L’art. 36 del TUE disciplina l’accertamento di conformità per gli interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità da esso. Si tratta della classica sanatoria edilizia che richiede la doppia conformità sincrona, ovvero la verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente:

  • al momento della realizzazione dell'intervento;
  • al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Questa forma di sanatoria, piuttosto rigida, impone che l'intervento sia stato conforme fin dal momento della sua esecuzione, rendendo spesso complesso ottenere il permesso in sanatoria per abusi risalenti a epoche normative molto diverse.

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