Sanatoria edilizia e conformità sismica: il Consiglio di Stato e l’impatto del Salva Casa
di Redazione tecnica - 29/04/2025

In un quadro normativo in continua evoluzione, il ruolo della giurisprudenza amministrativa resta fondamentale per chiarire i confini applicativi delle regole. Con le ultime modifiche arrivate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), il legislatore ha deciso un cambio di passo sulla sanatoria edilizia.
Sanatoria edilizia e conformità strutturale
In particolare, il nuovo art. 36-bis ha previsto una nuova sanatoria edilizia “semplificata” che prevede una doppia conformità “alleggerita” per la quale l’intervento per essere regolarizzabile deve risultare conforme:
- alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
- ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione
Nel “vecchio” art. 36 del TUE, invece, per la sanatoria di interventi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) resta la meglio nota doppia conformità “piena” per cui l’intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Altro importante aspetto da considerare è che con l’art. 36-bis, comma 3-bis, il legislatore ha consentito la sanatoria strutturale (utilizzando le stesse disposizioni di cui all’art. 34-bis, comma 3-bis), invece preclusa nel caso di sanatoria ordinaria ai sensi dell’art. 36.
Sulla conformità sismica di un intervento di manutenzione straordinaria originariamente non assentito in quanto eccedente le misure previste dal progetto, molto interessante è la sentenza del Consiglio di Stato 7 aprile 2025, n. 2965 che ha fornito un'importante precisazione sulla necessità di adeguare i progetti di sanatoria sismica alla normativa tecnica vigente al momento della domanda.
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