Sanatoria edilizia: l'istanza blocca la demolizione ma non la rende inefficace
di Redazione tecnica - 02/11/2022
Ordine di demolizione e accertamento di conformità sono due concetti che si intrecciano tra loro e producono effetti diversi in funzione del momento in cui sono emessi o presentati.
Ordine di demolizione e accertamento di conformità: interviene il Consiglio di Stato
Sono anche due temi che hanno prodotto negli anni fiumi di giurisprudenza che ha ormai consolidato alcuni principi ripresi puntualmente dai tribunali. È quello che accade con la Sentenza del Consiglio di Stato 25 ottobre 2022, n. 9070 resa in riferimento ad un caso tipico: il ricorso presentato per la riforma della decisione dei giudici di primo grado che avevano confermato un'ordinanza di demolizione di opere edilizie eseguite in difformità dal permesso di costruire.
Caso tipico in cui è possibile la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per il quale in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
La problematica su cui si è spesso interrogata la giurisprudenza è il momento di presentazione dell'istanza di accertamento di conformità che può essere precedente o successiva ad un ordine di demolizione emesso dal Comune.
Il caso di specie
Nel caso oggetto della sentenza, la cronologia degli eventi è la seguente:
- ordinanza di demolizione adottata in data 3.3.2020 e notificata in data 6.3.2010;
- piena conoscenza dell'ordinanza in data 1.4.2010;
- presentazione di istanza di accertamento di conformità avvenuta in data 15.4.2010;
- istanza di accertamento di conformità respinta dal Comune con provvedimento dell’8.6.2010;
- provvedimento impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- in data 27.7.2016 è stato comunicato al Comune il parere favorevole di compatibilità paesaggistica dell’opera soggetta a sanatoria, circostanza che secondo il ricorrente renderebbe altamente probabile l’accoglimento del ricorso straordinario avverso il diniego di sanatoria.
Il ricorso
Secondo il ricorrente di secondo grado:
- la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità renderebbe l’ordine inefficace;
- l’impugnazione del provvedimento di diniego dell’istanza di accertamento di conformità comporterebbe la sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione fino alla definizione del giudizio avverso il diniego;
- la presentazione di istanza di sanatoria precluderebbe l’adozione di provvedimenti repressivi nonché delle ulteriori sanzioni previste in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione e, in ogni caso, dovrebbe attendersi l’esito del giudizio proposto avverso il diniego di accertamento di conformità onde evitare la demolizione di un’opera che successivamente potrebbe essere ritenuta suscettibile di sanatoria (secondo motivo di ricorso in appello).
La decisione del Consiglio di Stato
La decisione dei giudici di Palazzo Spada si è fondata su un principio consolidato della giurisprudenza per il quale la presentazione di una istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso ma determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.
Per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell’atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia.
Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell’efficacia dell’ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento di accertamento e non anche fino alla conclusione del relativo giudizio (come pretenderebbe l’appellante) in difetto di un’apposita previsione sul punto e, comunque, di misure cautelari che sospendano l’efficacia dell’ordinanza fino alla decisione di merito.
Nel caso di specie, inoltre, l’ordinanza di demolizione è, comunque, adottata prima della presentazione dell’istanza, con la conseguenza che non è predicabile alcuna preclusione all’esercizio del potere sanzionatorio. Né assumono rilievo le considerazioni relative alle ulteriori sanzioni previste, non risultando adottati i relativi provvedimenti che le irrogano.
Infine, secondo il Consiglio di Stato sono inammissibili, in quanto formulate solo in memoria di replica, le deduzioni relative alla possibile compatibilità paesaggistica dell’opera interessata dall’ordinanza di demolizione che è, comunque, questione relativa al diverso giudizio relativo all’impugnazione del diniego di accertamento di conformità. Come ricordato anche dal Giudice di primo grado, la parte si limita ad articolare un unico motivo consistente nell’inefficacia del provvedimento dopo la presentazione dell’istanza di conformità mentre alcuna censura è articolata con riferimento all’insussistenza dei presupposti sostanziali per l’adozione di tale provvedimento.
Il ricorso è stato, dunque, rigettato.
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