Sanatoria semplificata: niente restituzione delle sanzioni

di Gianluca Oreto - 03/12/2024

Tra gli aspetti “patologici” della Legge n. 105/2024, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), occorre considerare la nuova “esplosione” del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Testo Unico Edilizia?

Già prima del Salva Casa, il d.P.R. n. 380/2001 era denominato “Testo Unico” solo formalmente in considerazione del fatto che per l’avvio dell’attività edilizia occorre considerare norme risalenti ai primi del ‘900 oltre che una moltitudine di altre disposizioni a più livelli (nazionali, regionali e locali).

Dunque, se parlare di “Testo Unico” nel settore dell’edilizia è sempre stato pleonastico, dopo le novità arrivare dal Salva Casa lo è ancora di più.

Il D.L. n. 69/2024, infatti, è costituito dai seguenti articoli:

  • art. 1 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • art. 2 - Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da COVID-19;
  • art. 2- bis - Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
  • art. 3 - Norme finali e di coordinamento;
  • art. 4 - Entrata in vigore.

Dalla sua struttura è immediatamente percepibile come siano presenti articoli (2, 2-bis e 3) che, pur non modificando le disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001, vanno opportunamente presi sempre in considerazione. In particolare:

  • l’art. 2 fornisce una disciplina speciale applicabile unicamente alle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da COVID-19;
  • l’art. 2-bis prevede delle disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;
  • l’art. 3 comprende delle norme finali e di coordinamento che andranno sempre valutate perché riguardano direttamente l’applicazione di alcune disposizioni del d.P.R. n. 380/2001.
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