Sblocco crediti edilizi, al Senato il Decreto Semplificazioni fiscali
di Redazione tecnica - 01/08/2022
Dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati dello scorso 27 luglio, è stato assegnato alla Commissione Finanze l'esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Il provvedimento è atteso in Aula il 2 agosto 2022.
La conversione del Decreto Semplificazioni fiscali
Il Decreto Legge n. 73/2022, approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 20 agosto, pena la decadenza. Considerato il periodo estivo e un Parlamento più interessato alla campagna elettorale del 25 settembre 2022, quella al Senato si preannuncia una pura formalità in cui saranno confermati i contenuti del testo approvato alla Camera.
Un testo che all'ultimo giro di boa ha visto l'inserimento dell'art. 40-bis recante "Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura". Una nuova disposizione che in molti sperano dia la svolta per lo sblocco della cessione dei crediti edilizi, ancora bloccati nonostante le modifiche arrivate in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti).
La cessione dopo la conversione del Decreto Aiuti
Se sia stata una svista voluta per dilatare ulteriormente i tempi o un mero errore non è dato saperlo, fatto sta che mentre l'articolo 14 del Decreto Aiuti ha aperto alle banche la possibilità di cessione ai loro clienti non consumatori, l'art. 57, comma 3 dello stesso provvedimento ne ha limitato la portata alla cessioni o sconti comunicati all'Agenzia delle Entrate a partire dall'1 maggio 2022.
Proprio per questo, l'art. 41-bis inserito dalla Camera prevede l'abrogazione del citato comma 3 dell'art. 57 affinché oltre ad estendere le possibilità di cessione a tutti i crediti presenti in piattaforma cessioni del Fisco, possa anche essere eliminata la confusione di tutti gli attori coinvolti, generata dalla vigenza a tempo dei precedenti provvedimenti.
Ricordiamo, infatti, che a seguito dei provvedimenti normativi di modifica dell'art. 121 del Decreto Rilancio, pubblicati nel corso del 2022, si erano determinati i seguenti regimi temporanei:
- dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022 restano in vigore le disposizioni di cui al D.L. n. 4/2022;
- dal 26 febbraio al 30 aprile 2022, resta il periodo di vigenza del D.L. n. 13/2022 e della legge di conversione del decreto Sostegni-ter;
- dall'1 maggio 2022 entrano in vigore le disposizioni previste dalla legge di conversione del Decreto Aiuti (arrivata il 16 luglio 2022 ma con effetti retroattivi).
Con l'abrogazione dell'art. 57, comma 3, viene dato un colpo di spugna ai prevedenti regimi transitori con l'applicazione delle regole previste all'art. 121 del Decreto Rilancio come modificato dal Decreto Aiuti.
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