Scala antincendio: costruzione o volume tecnico?
di Redazione tecnica - 12/01/2022
La scala antincendio, anche se esterna, è parte integrante di un edificio e come tale non può essere considerata un volume tecnico.
Scala antincendio: costruzione o volume tecnico? La sentenza della Cassazione
A ribadire la natura di costruzione della scala antincendio è la Corte di Cassazione, II sez. civile, con l’ordinanza n. 39034/2021, con cui ha respinto il ricorso presentato da un hotel per l'annullamento dell'ordine di demolizione di una scala antincendio costruita in violazione delle distanze minime tra edifici.
In primo grado, il Tribunale aveva dato ragione alla società proprietaria dell’immobile, qualificando la scala di sicurezza antincendio in metallo come volume tecnico e ritenendola, in quanto tale, esclusa dalle disposizioni in tema di distanze legali.
Di diverso avviso i giudici di appello, che hanno invece condannato l’hotel alla demolizione della scala. La sentenza di secondo grado è stata confermata anche dalla Cassazione: gli ermellini hanno per prima cosa ribadito il principio, già affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in "qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata".
I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica e possono soltanto stabilire, in tema di distanze tra fabbricati, distanze maggiori di quelle fissate dal codice civile, ma non anche incidere sul concetto civilistico di "costruzione".
Cassazione: la scala antincendio non è un volume tecnico
La scala, peraltro, non può essere ricondotta alla nozione di "volume tecnico", in quanto essa non è destinata a contenere impianti serventi dell'edificio principale, ma ne costituisce parte integrante. In proposito, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi -quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore- di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce -come il vano scale- parte integrante del fabbricato”.
Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'altezza dell'edificio, va computato il torrino della cassa scale, la cui prosecuzione al di sopra della linea di gronda del fabbricato integra una sopraelevazione utile per la definizione concreta delle distanze legali tra gli edifici come stabilite dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'immobile.
La scala è una costruzione anche quando è esterna
Peraltro, nel caso specifico, non è rilevante che la scala sia esterna: in ogni caso, essa non è destinata ad ospitare impianti a servizio dell'edificio principale, ma ne costituisce parte integrante, essendo stabilmente infissa al suolo e collegata all'edificio.
Una volta accertato che la scala esterna fa parte dell'edificio, essa è necessariamente soggetta all'obbligo di rispetto delle distanze minime previste dalla legge e dai regolamenti locali, posto che ogni sporto diverso dalle sporgenze esterne con funzione ornamentale, è compreso nel concetto civilistico di "costruzione", in quanto destinato ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato cui accede.
La scala, pertanto, anche se esterna, in quanto funzionale all'uso dell'edificio, ne costituisce parte integrante e dunque non rientra nel concetto di volume tecnico.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la demolizione della scala antincendio in quanto nuova costruzione realizzata in violazione delle distanze legali minime tra edifici.
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